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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19396/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva dedotto di avere prestato attività alle dipendenze della ASL con contratti a termine dal 7 settembre 1999 al 31 maggio 2008, per un totale di 50 mesi e 20 giorni, con mansioni di muratore e inquadramento di operaio tecnico cat. B, livello IV ruolo tecnico. Sosteneva che fosse stato superato il limite massimo di 36 mesi previsto dall'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, e chiedeva l'accertamento della illegittimità della successione dei contratti e la condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo applicabile la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 43, L. n. 247 del 2007 e quindi irrilevante, ai fini del limite, il periodo lavorato prima del 1° gennaio 2008 in assenza di un ulteriore contratto dopo il 1° aprile 2009. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, L. n. 247 del 2007, sostenendo che la corte territoriale aveva errato nel subordinare l'applicazione del limite dei 36 mesi alla stipulazione di un contratto successivo al 1° aprile 2009, mentre il limite doveva operare tenendo conto di tutti i rapporti a termine già intercorsi tra le parti, anche se conclusi prima di tale data.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la disciplina introdotta dall'art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, come integrata dall'art. 1, commi 40 e 43, L. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine intercorsi tra le medesime parti ai fini del computo del limite massimo di 36 mesi, senza che rilevino le interruzioni tra un rapporto e l'altro. La norma transitoria serve a consentire la prosecuzione dei rapporti a termine solo per i lavoratori che, al 1° gennaio 2008, non avevano ancora raggiunto la soglia dei 36 mesi, non invece per chi l'aveva già superata. Poiché nel caso concreto il lavoratore aveva abbondantemente oltrepassato tale limite già alla data del 1° gennaio 2008, la ASL non poteva stipulare un ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    il limite massimo di 36 mesi va computato considerando tutti i contratti a termine intercorsi tra le parti, anche quelli già conclusi e quelli separati da brevi pause, e la sua violazione comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; non è richiesto un ulteriore contratto successivo al 1° aprile 2009 per far operare il limite nei casi in cui esso sia già stato superato.

  • art. 1, comma 40, legge n. 247 del 2007

    ha introdotto nel d.lgs. n. 368 del 2001 il comma 4 bis dell'art. 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

  • art. 1, comma 43, legge n. 247 del 2007

    "i periodi di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2008 e il 31 marzo 2009"

    norma transitoria che consente di non conteggiare, ai fini del raggiungimento della soglia dei 36 mesi, i periodi lavorati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 marzo 2009, ma solo per i lavoratori che al 1° gennaio 2008 non avevano ancora raggiunto il limite; non opera come termine di grazia per chi lo avesse già superato.

Massime di principio

  • Ai fini del limite massimo di durata dei contratti a termine tra le medesime parti, devono sommarsi tutti i rapporti succedutisi nel tempo, inclusi quelli già conclusi e quelli separati da interruzioni, poiché ciò che rileva è la durata complessiva del rapporto a termine.
  • La disciplina transitoria che esclude dal computo determinati periodi di lavoro non può essere interpretata come una deroga generalizzata o come un termine di grazia per il datore di lavoro: essa opera solo se, alla data di riferimento, il lavoratore non abbia ancora raggiunto la soglia massima legale.
  • Se il lavoratore ha già superato il limite legale di durata complessiva dei contratti a termine, al datore di lavoro è preclusa la stipulazione di un ulteriore contratto a termine per le medesime mansioni.
  • L'interpretazione delle norme sui contratti a termine deve evitare soluzioni che rendano il limite legale privo di effettività o subordinino la sua operatività a eventi futuri non richiesti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
SottomaterieContratto a termine e conversione
IstitutiOnere della prova

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