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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11561/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (fatto commesso il 6/11/2017). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge in ordine alla determinazione del reddito ai fini del gratuito patrocinio, sostenendo che si deve tener conto solo della famiglia anagrafica (art. 79 d.P.R. 115/2002) e non di conviventi di fatto; contesta l'accertamento della convivenza tra la madre e un terzo (Muro) sulla base del pagamento delle utenze; 2) manifesta illogicità della motivazione sulla convivenza; 3) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per il limitato danno e il divario tra reddito dichiarato e quello accertato; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e applicazione di una pena eccessiva (art. 62-bis e art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che, ai fini della determinazione del reddito per il patrocinio a spese dello Stato, debbano essere considerati tutti i familiari conviventi, anagraficamente o di fatto, conformemente all'art. 76 del d.P.R. 115/2002. Ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità gli accertamenti di fatto sulla convivenza e ha condiviso la valutazione del giudice di merito sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto, viste la rilevanza del divario reddituale accertato e il danno all'erario. Ha inoltre rigettato la doglianza sulle attenuanti generiche a motivo della negativa personalità del ricorrente e dei precedenti penali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    Norma penale contestata per la quale è stato condannato il ricorrente; la sentenza di merito è confermata nella sua applicazione alla fattispecie.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante

    Interpretata dalla Corte come norma che impone di computare, ai fini del reddito complessivo per il patrocinio, i redditi di tutti i familiari conviventi, anche se conviventi di fatto.

  • art. 79 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamata dal ricorrente per sostenere che nella dichiarazione debba essere considerata solo la famiglia anagrafica; la Corte ha ritenuto che l'art. 76 sia quello rilevante per la determinazione del reddito e che la nozione di convivenza possa comprendere i conviventi di fatto.

  • art. 14 disposizioni preliminari cod. civ.

    Richiamata dal ricorrente per argomentare il divieto di analogia sfavorevole; la Corte non ha ritenuto applicabile un'interpretazione diversa rispetto a quella fornita da norma e giurisprudenza sul calcolo del reddito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto non applicabile la causa in presenza di significativo divario tra reddito dichiarato e reddito accertato e per l'entità del danno all'erario.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Richiamate dal ricorrente in tema di trattamento sanzionatorio e determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi positivi idonei a far riconoscere le attenuanti generiche, anche per i precedenti del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione del reddito per il patrocinio a spese dello Stato si devono considerare i redditi di tutti i familiari conviventi, intesi sia come familiari anagrafici sia come conviventi di fatto, conformemente all'art. 76 d.P.R. 115/2002.
  • L'onere di provare la non convivenza grava sul richiedente: in assenza di prove convincenti a discarico, i giudici di merito possono ritenere la convivenza anche sulla base di elementi fattuali (es. contributo alle spese, intestazione utenze, presenza stabile).
  • Gli accertamenti di fatto effettuati dai giudici di merito sulla convivenza e sul reddito sono in linea di massima insindacabili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione evidenti o contraddizioni manifeste.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è applicabile con valutazione di merito che pesa l'entità del danno e le modalità del fatto; un rilevante scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato e un danno significativo all'erario ostano generalmente al suo riconoscimento.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario prospettare e provare circostanze positive concrete; precedenti penali possono precludere il riconoscimento se ne costituiscono un elemento di negativa personalità.
  • In ricorsi per motivi di fatto (es. convivenza), è utile raccogliere e documentare prove chiare (contratti, autocertificazioni, documenti bancari, dichiarazioni sostitutive) per contestare accertamenti sui redditi familiari.

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