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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11494/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso trae origine dall'accusa di violata consegna (art. 120 cod. pen. mil. di pace, con aggravante di grado) contestata al Mar. Magg. Amato per aver disattivato il sistema d'allarme e permesso il cambio turno nonostante l'assenza della chiave e la mancanza del titolare e del facente funzioni. In primo grado il Tribunale militare di Verona aveva assolto per insussistenza del fatto; la Corte militare d'appello, in parziale riforma, ha assolto modificando la formula in "il fatto non costituisce reato", ritenendo dubbio l'elemento psicologico dell'imputato e valutando la condotta come contraria alle prescrizioni ma priva del dolo tipico. Amato ha impugnato in Cassazione deducendo tre motivi: (1) violazione di legge per mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del Procuratore generale militare (art. 591 c.p.p. in relazione all'art. 581 c.p.p.); (2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riferimento alla sussistenza e conoscibilità della "consegna" violata (art. 120 c.p. mil. di pace); (3) difetto di motivazione riguardo all'elemento soggettivo (dolo) e mancata individuazione della norma effettivamente violata, nonché rilievo di precedenti comportamenti analoghi del comandante titolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo sufficientemente specifica l'impugnazione proposta dal Procuratore generale militare) ma ha accolto i secondi e terzi motivi. Ha rilevato carenze e incongruenze nella motivazione della Corte militare d'appello: mancata individuazione chiara della disposizione concretamente violata, mancata verifica della conoscibilità della consegna da parte dell'imputato, imprecisioni nel richiamo al punto 9 del disciplinare e mancata valutazione del precedente operativo indicato come comando orale. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte militare d'appello per nuovo giudizio, disponendo che in sede di rinvio siano colmate le lacune istruttorie e motivazionali alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen. mil. di pace (violata consegna)

    È reato di pericolo presunto la sola violazione di prescrizioni di consegna tassative; perché il reato si configuri è necessaria una consegna precisa che determini senza discrezionalità il comportamento del militare e che l'amministrazione abbia assicurato i mezzi per la sua esecuzione. Non è necessario il verificarsi di un evento dannoso, ma è essenziale la precisione e la conoscibilità della consegna e l'elemento soggettivo (dolo) imputabile.

  • art. 47, n. 2, cod. pen. mil. di pace (aggravante per grado)

    Prevede un'aggravante quando l'infrazione è commessa da un militare rivestito di grado; nella valutazione della responsabilità va comunque accertato il dolo e la consapevolezza della violazione nonché la rilevanza della condotta rispetto alla sicurezza del servizio.

  • art. 591 lett. c) cod. proc. pen.

    Regola i casi di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; l'impugnante deve enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, con onere proporzionale alla specificità della decisione stessa.

  • art. 581 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle forme di impugnazione e alla loro ammissibilità; la Corte ha valutato la specificità dell'appello alla luce di tali disposizioni e della giurisprudenza applicabile.

  • Disciplinare sul presidio delle filiali della Banca d'Italia da parte dell'Arma dei Carabinieri (punto 9 e parti sul servizio di vigilanza)

    punto 9 (richiamato nel capo d'imputazione)

    Documento amministrativo interno che contiene le consegne operative; ai fini della fattispecie di violata consegna occorre che la prescrizione violata sia individuata con precisione e che fosse concretamente conoscibile dall'operatore. La sentenza d'appello non ha chiarito quale parte di tale disciplinare fosse stata effettivamente violata né la conoscibilità da parte dell'imputato.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 163 del 2000 (richiamata dalle parti)

    Ha affermato che la consegna deve tutelare il servizio militare e deve essere precisa e tassativa; la fattispecie si applica solo se il militare è comandato a un determinato servizio e sono assicurati i mezzi per eseguirlo. Il richiamo è stato utilizzato per sostenere che la normativa richiede tassatività e conoscibilità della consegna.

  • Giurisprudenza di Sezione (Sez. U. n. 8825/2016; Sez.1 n. 458/2020; Sez.1 n. 8713/1993)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: l'onere di specificità dell'impugnazione è proporzionale alla specificità della decisione; per la violata consegna è sufficiente la violazione di prescrizioni tassative essenziali per il servizio; inoltre la consegna deve essere precisa e l'amministrazione deve aver assicurato i mezzi per la sua esecuzione.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di violata consegna (art. 120 c.p. mil.) è indispensabile che la consegna sia precisa, tassativa e conoscibile dall'operatore; l'ambiguità o l'assenza di una disposizione chiara può escludere il reato.
  • È necessario che la pubblica amministrazione abbia fornito i mezzi e le istruzioni per eseguire la consegna; la mera carenza operativa non basta per la condanna se non è dimostrata la violazione di una prescrizione specifica.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) è essenziale: una scelta operativa errata ma presa in buona fede per superare un'impasse può far venir meno il dolo necessario per il reato.
  • In caso di contestazione della violazione di regolamenti interni, il giudice deve indicare esplicitamente quale disposizione è stata violata e dimostrare la conoscibilità della stessa da parte dell'imputato; la mancata specificazione determina vizio di motivazione.
  • La prassi o precedenti comportamenti operativi (comandi orali, usi consolidati) possono contribuire a valutare la consapevolezza del militare e la ragionevolezza della condotta: devono essere esaminati e valutati in istruttoria.
  • Sul piano processuale, l'appello o il ricorso devono contenere motivi sufficientemente specifici rispetto alla decisione impugnata; la Corte di legittimità controlla la proporzionalità dell'onere di specificità in relazione alla chiarezza della decisione impugnata.

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