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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11497/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona perché l'imputato, pur mostrando la carta d'identità valida, non esibì il permesso di soggiorno al momento del controllo; il ricorso sostiene che l'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 richiede l'esibizione congiunta sia del documento di identificazione sia del permesso di soggiorno (o documento equivalente) e che la carta d'identità, sebbene dia indicazione della regolare presenza al momento del rilascio, non prova che tale status sia stato mantenuto fino al controllo (es. per revoca intervenuta).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato sul piano della interpretazione e applicazione della norma incriminatrice: ha affermato che l'art. 6, comma 3, richiede l'esibizione contemporanea di documento di identità e del permesso di soggiorno (o equipollente) e che l'esibizione della sola carta d'identità non esclude la fattispecie di reato. Ha però rilevato che la questione di legittimità costituzionale sollevata sul trattamento sanzionatorio (art.3 Cost.) non poteva essere esaminata in questa sede e rinviata al giudice del rinvio. In conclusione la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)

    sanziona con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino ad euro 2.000 la condotta dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato

    La Corte interpreta la norma come esigente l'esibizione congiunta sia del documento di identificazione sia del permesso di soggiorno (o documento equipollente); la sola carta d'identità valida non è sufficiente a escludere la rilevanza penale dell'omessa esibizione del permesso

  • art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    pena esclusivamente pecuniaria (menzionata nella pronuncia come contrastante con la sanzione detentiva/pecuniaria dell'art. 6, comma 3)

    Richiamata dal Procuratore generale per evidenziare una possibile disparità di trattamento sanzionatorio tra chi non può esibire il permesso pur essendo titolare e chi è privo in radice del titolo; la Corte non si pronuncia sulla questione di costituzionalità, rimettendone l'esame al giudice del rinvio se necessario

  • art. 3 Cost.

    Citato quale parametro di costituzionalità in relazione al principio di uguaglianza e non discriminazione: il Procuratore generale ha prospettato una possibile violazione per irragionevolezza del diverso trattamento sanzionatorio, ma la Corte di Cassazione non ha deciso la questione nel merito

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in L.)

    Norma procedurale che disciplina la trattazione scritta e la forma delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; utilizzata per la trattazione degli atti e delle conclusioni del Procuratore

Massime di principio

  • La norma incriminatrice (art. 6, comma 3, d.lgs. 286/1998) richiede l'esibizione contemporanea del documento di identità e del permesso di soggiorno (o documento equipollente); la sola carta d'identità valida non sostituisce il permesso nel controllo della regolarità del soggiorno
  • Il possesso di una carta d'identità valida dimostra la regolare presenza al momento del rilascio ma non prova automaticamente che lo status sia stato mantenuto fino al momento del controllo (es. revoca successiva del permesso)
  • In caso di mancata esibizione del permesso, l'autorità dovrà valutare se esista un "giustificato motivo" per l'omissione; la valutazione compete al giudice di merito e può influire sull'esito penale
  • Se il pubblico ministero solleva questioni di possibile violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) rispetto a disparità di trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione può, se la questione non è manifestamente infondata, trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; tuttavia tali questioni relative alla determinazione della pena possono essere rimandate al giudice del rinvio quando l'accertamento di responsabilità penale non sia definitivo
  • Prassi consigliata per lo straniero: portare sempre con sé sia un documento di identificazione sia il permesso di soggiorno (o documento equivalente); in assenza del permesso, fornire elementi probatori che giustifichino la mancata esibizione (es. smarrimento denunciato, documentazione sostitutiva) per evitare l'integrazione della fattispecie punibile

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