Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Maria Mosella per i reati richiamati agli artt. 648 e 416-bis, comma 1 c.p.; si contestava in particolare la valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il consistente intervallo temporale tra gli addebiti e il provvedimento aveva eliminato l'attualità e la concretezza del pericolo e che la motivazione del riesame si era basata solo sul vincolo matrimoniale con un esponente del clan
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze della difesa: ha confermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. prevale sulla norma generale (art. 274 c.p.p.) e che il mero decorso del tempo, se non accompagnato da altri elementi concreti, non è sufficiente a superarla. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame che ha considerato il contesto associativo del clan Moccia, il ruolo e il vincolo di coniugio con Anselmo Vitucci, la mancanza di fonti lecite di reddito, la piena consapevolezza della provenienza delle somme percepite, le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni, nonché la personalità dell'indagata (pregiudizialmente indicata come spregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione). Conseguentemente la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata e ancora necessaria; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata per l'istituto del riesame dinanzi al Tribunale; il riesame è stato esercitato ai sensi di questa disposizione
Delitto di ricettazione contestato: la Corte conferma che l'indagata avrebbe ricevuto somme provenienti dai proventi dell'associazione
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Accertata l'aggravante mafiosa: il fatto è stato valutato come commesso con la finalità di agevolare il sodalizio camorristico
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati: la Corte ha ribadito la prevalenza di tale presunzione sulla norma generale e ha affermato che il decorso del tempo, se non corredato da elementi concreti, è neutro rispetto al giudizio di pericolosità
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme processuali), richiamato dalla difesa per censurare la valutazione delle esigenze cautelari
Norma generale sulle misure cautelari: la Corte ha precisato che, quanto alle ipotesi previste dall'art. 275, comma 3, la presunzione speciale prevale sulla regola generale di cui all'art. 274
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021; Sez. 2, n.47891 del 07/09/2016)
Richiamati principi secondo i quali il decorso del tempo è neutro se non accompagnato da elementi attenuanti concreti; il pericolo di recidiva è valutabile con prognosi basata su elementi della personalità e delle condizioni di vita dell'indagato
Massime di principio
- Quando la misura cautelare è prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (reati con connotazione mafiosa), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che prevale sulla disciplina generale e può essere difficile da superare
- Il solo decorso del tempo non è sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: serve dimostrare fatti concreti e recenti che attestino l'interruzione del pericolo (es. nuova occupazione stabile, rottura del vincolo con l'organizzazione, prova di risorse lecite continue)
- Il giudizio sul rischio di recidiva è prognostico e non richiede l'indicazione di un'imminente occasione delittuosa; può fondarsi su elementi quali ruolo nell'organizzazione, legami familiari, fonti di reddito, precedenti misure di prevenzione e modalità del fatto
- Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi simili la difesa deve produrre elementi aggiornati e concreti che dimostrino un cambiamento delle condizioni di vita e l'assenza di collegamenti operativi con il sodalizio
- La motivazione del giudice deve valutare nel loro insieme contesto associativo, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e condizioni personali: censure che lamentano motivazione apparente sono inefficaci se il provvedimento mostra un percorso logico e coerente
- In presenza di contestazioni con matrice mafiosa, anche l'assenza di occupazione e di redditi leciti può essere considerata elemento sintomatico della persistenza di rapporti o benefici dall'organizzazione
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