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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11503/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Maria Mosella per i reati richiamati agli artt. 648 e 416-bis, comma 1 c.p.; si contestava in particolare la valutazione delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il consistente intervallo temporale tra gli addebiti e il provvedimento aveva eliminato l'attualità e la concretezza del pericolo e che la motivazione del riesame si era basata solo sul vincolo matrimoniale con un esponente del clan

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze della difesa: ha confermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. prevale sulla norma generale (art. 274 c.p.p.) e che il mero decorso del tempo, se non accompagnato da altri elementi concreti, non è sufficiente a superarla. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame che ha considerato il contesto associativo del clan Moccia, il ruolo e il vincolo di coniugio con Anselmo Vitucci, la mancanza di fonti lecite di reddito, la piena consapevolezza della provenienza delle somme percepite, le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni, nonché la personalità dell'indagata (pregiudizialmente indicata come spregiudicata e sottoposta a misura di prevenzione). Conseguentemente la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata e ancora necessaria; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'istituto del riesame dinanzi al Tribunale; il riesame è stato esercitato ai sensi di questa disposizione

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione contestato: la Corte conferma che l'indagata avrebbe ricevuto somme provenienti dai proventi dell'associazione

  • art. 416-bis, comma 1 cod. pen.

    Accertata l'aggravante mafiosa: il fatto è stato valutato come commesso con la finalità di agevolare il sodalizio camorristico

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati: la Corte ha ribadito la prevalenza di tale presunzione sulla norma generale e ha affermato che il decorso del tempo, se non corredato da elementi concreti, è neutro rispetto al giudizio di pericolosità

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di norme processuali), richiamato dalla difesa per censurare la valutazione delle esigenze cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari: la Corte ha precisato che, quanto alle ipotesi previste dall'art. 275, comma 3, la presunzione speciale prevale sulla regola generale di cui all'art. 274

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n.21900 del 07/05/2021; Sez. 2, n.47891 del 07/09/2016)

    Richiamati principi secondo i quali il decorso del tempo è neutro se non accompagnato da elementi attenuanti concreti; il pericolo di recidiva è valutabile con prognosi basata su elementi della personalità e delle condizioni di vita dell'indagato

Massime di principio

  • Quando la misura cautelare è prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. (reati con connotazione mafiosa), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che prevale sulla disciplina generale e può essere difficile da superare
  • Il solo decorso del tempo non è sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: serve dimostrare fatti concreti e recenti che attestino l'interruzione del pericolo (es. nuova occupazione stabile, rottura del vincolo con l'organizzazione, prova di risorse lecite continue)
  • Il giudizio sul rischio di recidiva è prognostico e non richiede l'indicazione di un'imminente occasione delittuosa; può fondarsi su elementi quali ruolo nell'organizzazione, legami familiari, fonti di reddito, precedenti misure di prevenzione e modalità del fatto
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari in casi simili la difesa deve produrre elementi aggiornati e concreti che dimostrino un cambiamento delle condizioni di vita e l'assenza di collegamenti operativi con il sodalizio
  • La motivazione del giudice deve valutare nel loro insieme contesto associativo, dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e condizioni personali: censure che lamentano motivazione apparente sono inefficaci se il provvedimento mostra un percorso logico e coerente
  • In presenza di contestazioni con matrice mafiosa, anche l'assenza di occupazione e di redditi leciti può essere considerata elemento sintomatico della persistenza di rapporti o benefici dall'organizzazione

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