Cassazione Penale, Sentenza n. 11501/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte militare d'appello di Roma che aveva riformato la pena (condannando Andrea Marrano per peculato militare continuato e aggravato per l'appropriazione di n. 5.152 cedole carburante dal 1/03/2011 al 2012, valore complessivo euro 51.120). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto bis in idem rispetto a precedente proscioglimento per violata consegna; 2) insufficienza della prova e mancata applicazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p. (ragionevole dubbio); 3) vizio di motivazione per non aver considerato elementi favorevoli e prove testimoniali esoneranti; 4) eccezione sulla illegittimità del rito cartolare non partecipato e richiesta tardiva di discussione orale (contestazione di violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, assertività e reiterazione di censure già esaminate in merito, ritenendo che i motivi attaccassero principalmente la valutazione del merito probatorio (il che non è sindacabile in cassazione). Ha confermato la legittimità della trattazione con il "rito scritto" e la perentorietà del termine per chiedere la trattazione orale; ha escluso il bis in idem perché i due procedimenti non riguardavano la stessa condotta materiale (violata consegna = omessa tenuta della contabilità; peculato = appropriazione delle cedole). Ha ritenuto inammissibili i motivi che sostanzialmente chiedevano una rivalutazione delle prove e ha censurato la mancanza di autosufficienza del ricorso (omessa indicazione e allegazione puntuale di atti ritenuti decisivi). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, comma ultimo, cod. pen.; art. 47 n. 2 e art. 215 cod. pen. mil. pace
Norme utilizzate per qualificare il reato (peculato militare aggravato) e la relativa aggravazione: la Corte le applica come quadro normativo della fattispecie contestata (appropriazione delle cedole carburante)
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per dedurre il bis in idem; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura infondata perché manca l'identità della condotta materiale tra i procedimenti
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto all'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; la Corte osserva però che in cassazione non è consentito un sindacato sulla valutazione del merito probatorio richiamando l'art. 533
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione per ragionevole dubbio: la Corte richiede che la doglianza specifichi il fondamento logico-giuridico e non possa limitarsi a contestazioni generiche della valutazione probatoria
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi con riguardo all'incidente probatorio/testimonianze; la Cassazione ricorda che le critiche alle valutazioni testimoniali sono questioni di merito non sindacabili in cassazione
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma emergenziale che ha introdotto/disciplinato la trattazione cartolare non partecipata; la Corte ne riconosce la piena legittimità e applicabilità al caso
art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. legge 30 dicembre 2022, n. 199)
Norme che hanno prorogato e integrato la disciplina del rito cartolare e la riforma della Cassazione: la Corte le usa per confermare che il rito scritto era regolarmente applicabile
art. 611 cod. proc. pen. (riformulato dalla "riforma Cartabia")
Richiamato per spiegare che il rito cartolare diventerà la regola e che la possibilità di discussione orale è diritto potestativo della parte da esercitare nei termini
art. 614 e art. 127 cod. proc. pen.
Norme richiamate per distinguere la deroga al rito cartolare (udienza pubblica o camerale/partecipata) e sottolineare che la richiesta deve essere tempestiva
art. 24 e art. 111 Cost.; art. 6 CEDU
Richiamati nel tentativo di eccepire violazione del diritto di difesa e del giusto processo per la trattazione scritta; la Corte li dichiara non violati in quanto è garantita la possibilità potestativa di ottenere l'udienza se richiesta nei termini
art. 175 cod. proc. pen.
Menzionato come strumento residuale per casi di forza maggiore o caso fortuito che impediscano il rispetto dei termini; la Corte segnala la sua esistenza ma non ne rileva applicazione che giustifichi tardività
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c) cod. proc. pen.
Norme che limitano l'oggetto e i motivi di cassazione: la Corte ricorda che sono inammissibili i motivi diretti a sindacare la valutazione del merito probatorio e che i vizi formali/processuali devono essere specifici
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato l'obbligo di indicare e, se necessario, allegare i documenti del giudizio di merito che si intendono richiamare
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte alla luce dell'inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio: i motivi devono dedurre vizi di diritto, non semplici diverse valutazioni del merito
- Per far valere il "bis in idem" occorre dimostrare l'identità materiale e giuridica del fatto; la diversa qualificazione giuridica e/o la diversa condotta materiale può escludere la coincidenza
- Il rito cartolare non partecipato è ordinario: la richiesta di discussione orale è potestativa ma va esercitata entro i termini perentori previsti; la tardività può legittimamente portare al rigetto della richiesta
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: indicare con precisione i passaggi della decisione impugnata e allegare o riferire puntualmente i documenti del fascicolo di merito a cui si rinvia
- La semplice allegazione di dubbi o la ricostruzione alternativa dei fatti senza indicare punti di diritto violati e riferimenti documentali rende il motivo generico e inammissibile
- Per far valere la teoria del ragionevole dubbio è necessario contestare in modo specifico l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito e non limitarsi ad affermazioni generiche sulla insufficienza della prova
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