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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11502/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte militare d'appello che aveva confermato la pronuncia del Tribunale militare di Napoli con la quale era stata dichiarata la sua responsabilità per concorso in truffa militare aggravata continuata e concorso in peculato militare continuato aggravato. Denunciava violazione di legge in riferimento all'art. 69, secondo comma, cod. pen. (sull'applicazione delle circostanze attenuanti) e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante, richiamando gli attestati di lodevole attività nella gestione della mensa e la sua parziale ammissione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo relativo al bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti generico, aspecifico e sostanzialmente censura di merito non sindacabile in questa sede, richiamando la giurisprudenza secondo cui il giudizio di comparazione è riservato alla discrezionalità del giudice di merito salvo vizio logico o arbitrio. Di conseguenza è stata lasciata impregiudicata la conferma della condanna di merito (pena: cinque anni, due mesi e quindici giorni di reclusione militare e degradazione, per fatti di frode su rifornimenti mensa e appropriazione, con danno quantificato in euro 302.194,98). In applicazione dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Richiamato tra le norme applicate ai concorsi di persone nei reati; citato come riferimento normativo nell'imputazione segnalata in motivazione.

  • art. 47 n. 2 e art. 234, primo e secondo comma, cod. pen. mil. pace

    Norme militari richiamate per l'inquadramento del reato di truffa militare aggravata continuata; indicate come fondamento dell'imputazione confermata dai giudici di merito.

  • art. 215 cod. pen. mil. pace

    Norma militare richiamata per il reato di peculato militare continuato aggravato, applicata in combinazione con il concorso di persone.

  • art. 69, secondo comma, cod. pen.

    Norma riferita dal ricorrente per sostenere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a contestare il bilanciamento operato dai giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come causa di rilevanza per la determinazione della pena: la personalità dell'imputato e la gravità dei fatti sono elementi decisivi nel giudizio di adeguatezza della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Citata relativamente al criterio per escludere la colpa che giustifichi l'esenzione dalla condanna alla Cassa delle ammende; in mancanza di elementi idonei la condanna è stata confermata.

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo, Rv. 245931)

    Principio richiamato secondo cui il giudizio di comparazione tra opposte circostanze è valutazione discrezionale del merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non arbitraria; motivazione utilizzata per dichiarare inammissibile il motivo di ricorso.

Massime di principio

  • I ricorsi che impugnano il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti devono criticare in modo specifico e confrontarsi con la motivazione puntuale del giudice di merito; la mera asserzione generica di errata ponderazione è inammissibile.
  • Quando la condanna è sorretta da un quadro probatorio consistente (perizie contabili, indagini amministrative, numerose testimonianze) la Corte di Cassazione raramente interviene sulla valutazione di merito se non in presenza di errori di diritto o di manifesta arbitrarietà.
  • Per evitare la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso è utile documentare in modo specifico l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità o fornire ragioni processuali concrete che rendano non manifestamente infondato il gravame.
  • Le attenuanti generiche fondate su attestati di buona condotta o su parziale ammissione devono essere inserite e argomentate dettagliatamente nel ricorso, con riferimento puntuale alla motivazione dei giudici di merito, per avere possibilità di prevalere sull'aggravante.
  • Fatti come l'artificiosa indicazione di consumi o utenti per ottenere derrate e la successiva appropriazione configurano, se provati, condotte riconducibili sia a truffa (indebita percezione di corrispettivi) sia a peculato (appropriazione di beni), e richiedono una difesa focalizzata a contestare specifici elementi probatori (perizia contabile, dichiarazioni dei testi, atti amministrativi).

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