Cassazione Civile, Ordinanza n. 06382/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società committente per il compenso maturato quale attestatore della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo predisposto dalla società poi fallita. Il giudice delegato aveva respinto la domanda accogliendo l’eccezione di inadempimento del fallimento. L’opposizione del professionista era stata rigettata dal tribunale, che aveva ritenuto la prestazione non funzionale perché l’attestatore non avrebbe rilevato ammanchi di magazzino e la posizione di controllo della proponente sulla società debitrice estera, profili che avrebbero richiesto un più attento esame documentale. Con il ricorso per cassazione il professionista deduceva la violazione dell’art. 161, comma 3, l.fall. e degli artt. 1176, 2236 e 1460 c.c., sostenendo che il tribunale gli aveva imposto controlli eccedenti il perimetro dell’attività di attestazione, che non può garantire né l’effettiva consistenza fisica del magazzino né l’incasso dei crediti verso terzi; con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata valutata l’utilità della prestazione resa ai creditori. Il terzo motivo, relativo alla collocazione privilegiata del credito, restava assorbito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso il credito al compenso per inadempimento del professionista, sul rilievo che la prestazione era stata eseguita senza la diligenza richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. e non era stata resa in modo conforme al modello professionale e deontologico richiesto dalla situazione concreta. In particolare, la Corte ha ribadito che, nel giudizio di verifica del passivo, il curatore può opporre l’eccezione di inadempimento e che il professionista incaricato di predisporre gli atti per l’accesso al concordato deve dimostrare la corretta esecuzione della prestazione, la quale deve basarsi su una rappresentazione puntuale, completa e veritiera della situazione patrimoniale. Poiché i motivi di ricorso non coglievano la ratio della decisione e miravano a rivalutare il merito, sono stati dichiarati inammissibili; il fallimento ha ottenuto anche la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per delimitare il contenuto dell’attestazione e degli adempimenti del professionista nella procedura di concordato preventivo
indica la diligenza qualificata richiesta al professionista nell’esecuzione dell’incarico
invocato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la prestazione va valutata secondo la diligenza professionale concretamente esigibile
richiamato in relazione all’eccezione d’inadempimento sollevata dal fallimento
richiamato nel secondo motivo, ma non ritenuto idoneo a scalfire la ratio decidendi
richiamato come norma che disciplina i requisiti di forma e contenuto del ricorso introduttivo del concordato
richiamato quale parametro per la completezza e correttezza degli atti successivi nel concordato
richiamato per affermare che la veridicità dei dati aziendali è condizione di ammissibilità del concordato
richiamato per affermare che il difetto originario di veridicità può condurre alla revoca dell’ammissione
art. 4, comma 2, lett. a, c.c.i.
richiamato come conferma del dovere di fornire ai creditori un’adeguata conoscenza degli elementi rilevanti per valutare la proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore può opporre l’eccezione di inadempimento al credito del professionista che chieda il compenso per attività svolte in favore della società poi fallita, secondo i canoni della responsabilità contrattuale.
- Il professionista incaricato di predisporre o attestare gli atti per l’accesso al concordato preventivo non assume un’obbligazione di risultato, ma deve provare di avere eseguito la prestazione con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’incarico e dal concreto contesto procedurale.
- La prestazione professionale è inesigibile nel compenso quando, per imperizia o negligenza, sia stata resa in modo non conforme ai requisiti legali della procedura e risulti fondata su dati patrimoniali incompleti, errati o inattendibili tali da compromettere la funzionalità dell’attività al conseguimento dell’ammissione al concordato.
- Se l’errore del professionista ha determinato o concorso a determinare la perdita del diritto del debitore alla regolazione concordataria della crisi, la prestazione residua può essere considerata giuridicamente inutile e il compenso può essere escluso dal passivo.
- Le censure di legittimità che mirino solo a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto e la valutazione di non funzionalità della prestazione sono inammissibili quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e non apparente.
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