Cassazione Penale, Ordinanza n. 00897/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di cocaina destinata allo spaccio, ritenendo non concedibile la causa di particolare tenuità del fatto, applicata la recidiva, e mantenuta la pena irrogata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., alla recidiva, alle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., alla commisurazione della pena e al giudizio di bilanciamento ex artt. 133, 69 e 99 c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione fosse illogica e che la pena fosse eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non illogica la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando la qualità della sostanza (cocaina), la quantità non esigua, il numero delle dosi ricavabili e la condotta spregiudicata dell'imputato. Ha inoltre giudicato congrua la motivazione sulla recidiva, richiamando la valutazione della continuità con precedenti condotte delittuose e della maggiore capacità delinquenziale. La censura sulle attenuanti generiche è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello; quella sulla pena e sul bilanciamento delle circostanze è stata reputata generica, poiché la Corte territoriale aveva motivato la conferma della pena in misura vicina al minimo edittale con giudizio di congruità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di detenzione di stupefacente a fini di spaccio in forma attenuata, oggetto della condanna confermata
la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, esiguità del danno o pericolo e grado della colpevolezza; nel caso concreto è stata esclusa
la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere motivata con espressioni come 'pena congrua' se la pena è vicina al minimo edittale
le attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione se la relativa doglianza non è stata proposta nei motivi di appello, a fronte di un corretto riepilogo dei motivi stessi
il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile solo per illogicità o arbitrio
la recidiva può essere motivata verificando se la pregressa criminalità sia indicativa di una persistente inclinazione al delitto e di maggiore capacità delinquenziale
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
non citato espressamente nel testo, non ricavabile
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la valutazione complessiva dei parametri rilevanti evidenzi una condotta non minima, sotto il profilo della qualità dello stupefacente, della quantità detenuta, delle dosi ricavabili e delle modalità concrete della condotta.
- La motivazione sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente se dà conto, anche sinteticamente, degli indicatori di modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, purché il ragionamento non sia illogico.
- La recidiva è legittimamente applicata quando il giudice accerti che i precedenti penali sono sintomatici di una persistente inclinazione a delinquere o di una maggiore capacità delinquenziale, anche mediante motivazione sintetica ma coerente.
- Le doglianze sulle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione se non risultano dedotte nei motivi di appello e il ricorrente non contesta specificamente il riepilogo dei motivi operato nella sentenza impugnata.
- La determinazione della pena e il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la motivazione manifestamente illogica o arbitraria, non una diversa valutazione di merito.
- Quando la pena è irrogata in misura vicina al minimo edittale, la motivazione può essere estremamente sintetica, essendo sufficiente il richiamo alla congruità e ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
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