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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34461/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa a IRES per l'anno d'imposta 2006, con interessi e sanzioni, iscritta a ruolo a seguito della mancata opposizione all'avviso di accertamento prodromico. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento fosse avvenuta regolarmente ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, e dichiarando inammissibile perché nuova in appello l'eccezione di mancato rispetto dell'art. 145 c.p.c. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 60, comma 1, lett. f), del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'avviso era stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in violazione della disciplina speciale e che la CTR avesse erroneamente qualificato tale richiamo come errore materiale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per non essere state svolte le ricerche necessarie a verificare l'irreperibilità relativa nel Comune e per non essere stata data prova dell'impossibilità di notificare a mani del legale rappresentante; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la dichiarazione di novità dell'eccezione relativa alla mancata applicazione dell'art. 145 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda attenendosi al principio secondo cui la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 è valida solo se il messo notificatore abbia effettivamente svolto le ricerche nel Comune di domicilio fiscale e non abbia rinvenuto abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Il giudice di rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, d.P.R. n. 600 del 1973

    comma 1, lett. e) e lett. f)

    La notificazione dell'atto tributario secondo la disciplina speciale è ritualmente eseguita solo se, dopo le ricerche nel Comune di domicilio fiscale, non sia stato possibile rinvenire l'effettiva abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente; il ricorso alla disciplina ordinaria dell'art. 143 c.p.c. non è consentito ove la legge speciale lo escluda.

  • art. 143 c.p.c.

    La norma ordinaria non può essere utilizzata in luogo della disciplina speciale della notificazione degli atti tributari quando quest'ultima prevede modalità specifiche e inderogabili.

  • art. 145 c.p.c.

    L'eccezione relativa alla sua mancata applicazione era stata ritenuta nuova dal giudice di merito; la Corte non decide sul punto perché il relativo motivo resta assorbito.

  • artt. 115, 116 e 132 c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto il profilo della violazione di legge non possono mascherare, in realtà, una censura di travisamento della prova, che è inammissibile se non correttamente veicolata.

  • art. 57, d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per contestare la declaratoria di novità dell'eccezione, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La notificazione dell'avviso di accertamento secondo la disciplina speciale tributaria presuppone che il messo notificatore abbia svolto ricerche effettive nel Comune del domicilio fiscale e abbia accertato l'irreperibilità relativa del contribuente; in mancanza di tale attività, il procedimento notificatorio è invalido.
  • Quando la legge speciale disciplina in modo autonomo e compiuto la notificazione degli atti tributari, non è consentito ricorrere alla disciplina ordinaria dell'irreperibilità prevista dal codice di procedura civile se incompatibile con la normativa speciale.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a contestare soltanto la valutazione del materiale probatorio o un preteso travisamento delle prove senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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