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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13458/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità per i reati di cui all'art. 4 l. 110/1975 e all'art. 368 c.p., oltre che la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché non consentiti in sede di legittimità: si trattava infatti di censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze probatorie e priva di manifeste illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze riproponevano questioni già valutate nei gradi di merito e che la motivazione della sentenza d'appello era immune da vizi rilevanti in sede di legittimità sia quanto alla sussistenza dei reati contestati, sia quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    La Corte richiama la norma come base della contestazione relativa alla detenzione/porto illegale di armi o oggetti atti a offendere, ritenendo la valutazione di merito sulla sussistenza del reato non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 368 c.p.

    La norma è richiamata come reato oggetto di condanna; la Corte ritiene immune da censure la motivazione della sentenza di merito sulla sua sussistenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene indicata come base delle conseguenze processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate dai giudici di appello.
  • La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia coerente, puntuale rispetto alle doglianze e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • Quando la doglianza investe la valutazione della prova, la sussistenza del reato, la misura della pena o il diniego delle attenuanti generiche, la Corte di cassazione può intervenire solo in presenza di specifici vizi di legittimità, non potendo sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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