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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13437/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. era priva di specificità perché non si misurava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'abitualità ostativa collegata a precedenti condanne. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono scattate le ulteriori statuizioni conseguenti all'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura, tuttavia, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione di merito, che aveva escluso tale beneficio valorizzando l'abitualità ostativa desunta da due pregresse condanne per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorso si limitava a negare in via apodittica l'ostatività, senza confutare puntualmente tale argomentazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre un profilo di abitualità ostativa, desumibile anche da precedenti condanne richiamate dalla decisione di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, cioè gli effetti processuali e accessori previsti per tale esito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura apodittica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito accerti un profilo di abitualità ostativa fondato su precedenti condanne rilevanti.
  • In sede di legittimità non è sufficiente riproporre in modo generico la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; occorre contestare puntualmente il concreto percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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