Cassazione Penale, Ordinanza n. 13435/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile per avere dato un contributo concorsuale alla cessione di una "sigaretta" risultata drogante a due minori. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del compendio probatorio e, in particolare, l'efficacia del referto medico del 1 agosto 2021, sostenendo che tale elemento non avrebbe dovuto essere valorizzato nei termini seguiti dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che la difesa aveva anche censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché ripetitive di questioni già valutate dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione giuridicamente corretta, logicamente coerente e aderente alle risultanze probatorie circa l'efficacia drogante della sigaretta ceduta con il concorso del ricorrente. È stato inoltre richiamato il corretto diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., sono state emesse le statuizioni conseguenti all'inammissibilità.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso seguono le pronunce conseguenti previste dalla norma, richiamate dalla Corte.
la Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendolo correttamente motivato dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La valorizzazione di un singolo elemento probatorio non può essere scrutinata in cassazione in modo isolato quando il giudice di merito lo abbia valutato nel contesto complessivo delle altre emergenze istruttorie.
- Il referto medico, se letto insieme alle ulteriori risultanze probatorie, può concorrere a fondare il giudizio di responsabilità anche quando la difesa ne contesti l'efficacia se considerato da solo.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando risulti sorretto da una motivazione non manifestamente illogica e coerente con la gravità complessiva della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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