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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13433/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al rinvio dell'udienza per adesione all'astensione del difensore, perché l'appello era stato definito con trattazione cartolare, senza necessaria partecipazione del difensore. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse comune di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, deduceva l'illegittimità del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza di trattazione per adesione del difensore all'astensione di categoria proclamata per quel giorno. La censura sosteneva che, in ragione dell'astensione, il giudizio avrebbe dovuto essere rinviato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudizio di appello era stato trattato in forma cartolare, quindi senza necessaria partecipazione del difensore, rendendo la richiesta di rinvio inconferente; per questo la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata e il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dalla norma.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio fondata sull'adesione del difensore all'astensione di categoria è inconferente quando il giudizio sia trattato in forma cartolare e non richieda la partecipazione necessaria del difensore all'udienza.
  • Una doglianza è manifestamente infondata quando presuppone un vizio processuale che, per la modalità di celebrazione del giudizio, non poteva incidere sullo svolgimento della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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