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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13439/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza era generica e meramente assertiva, perché si limitava a contestare responsabilità e valutazione della prova senza misurarsi in modo puntuale con le argomentazioni e con le plurime emergenze istruttorie valorizzate dal giudice di merito. Conseguentemente, ha dato atto che dall'inammissibilità derivano le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 aprile 2025. Dal testo emerge che l'unica censura formulata mirava a contestare il giudizio di responsabilità e la valutazione del compendio probatorio posta a base della condanna. La Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse con specificità con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva richiamato plurime emergenze istruttorie ritenute idonee a confermare il giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, verosimilmente in punto di spese e sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico il giudizio di responsabilità e la valutazione della prova, senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso deve misurarsi puntualmente con le plurime emergenze istruttorie valorizzate dal giudice di merito; in difetto, la censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità.
  • La mera riproposizione di censure di merito, non supportata da specifiche critiche alla ratio decidendi, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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