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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26632/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per riciclaggio relativo a operazioni immobiliari collegate a un originario episodio di usura e a un articolato trasferimento di un immobile tra società e soggetti ritenuti vicini al dominus dell'operazione. Un primo imputato deduceva la prescrizione del reato, assumendo che il termine massimo fosse decorso prima della sentenza d'appello e che non vi fossero elementi per collocare la condotta oltre una certa data. Un secondo imputato contestava, da un lato, l'utilizzabilità di intercettazioni telefoniche per asserita violazione delle norme sulle captazioni e sulla connessione tra procedimenti; dall'altro, la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e della specifica operazione di riciclaggio; inoltre censurava il trattamento sanzionatorio e varie statuizioni di confisca, sia per asserita duplicazione tra confisca diretta e per equivalente, sia per il coinvolgimento di beni intestati o comunque riconducibili a terzi estranei. Il terzo imputato lamentava motivazione apparente e omessa risposta ai motivi di appello sulla propria posizione: assenza di prova di rapporti con il dominus, mancanza di prova del ruolo di fiduciario/prestanome, insussistenza di una concreta condotta tipica di riciclaggio, carenza di prova del dolo, travisamenti probatori su conversazioni e flussi di pagamento, omissione di esame di documentazione difensiva estera, nonché vizi delle confische.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo imputato, ha rilevato che non era stato censurato il calcolo del termine di prescrizione operato dai giudici di merito, i quali avevano considerato un periodo di sospensione tale da far sì che il reato non fosse prescritto alla data della sentenza d'appello; ha inoltre ribadito che l'inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di cause di non punibilità maturate nelle more. Quanto al secondo e al terzo imputato, ha ritenuto che i motivi si risolvessero in richieste di rivalutazione del compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità, e che la Corte di appello avesse motivato in modo sufficiente e logico sul ruolo dei ricorrenti nell'operazione di trasferimento dell'immobile e sulla consapevolezza della provenienza illecita. In materia di confisca, ha dichiarato inammissibili le doglianze perché non devolute in appello o comunque riferite a beni/terzi rispetto ai quali il ricorrente non aveva titolo o interesse processuale; ha anche escluso che vi fosse una nullità assoluta rilevabile d'ufficio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria di cause di non punibilità non può essere effettuata quando il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni.

  • art. 270 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi.

  • art. 12 lett. c) c.p.p.

    Richiamato per discutere la connessione qualificata tra procedimenti e la conseguente utilizzabilità delle captazioni.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per contestare la valutazione degli indizi e la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla struttura e completezza della motivazione della sentenza.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato con riguardo ai limiti della devoluzione in appello e alla risposta ai motivi di gravame.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato in tema di confisca e di rapporti tra confisca diretta e per equivalente.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Richiamato per il sequestro preventivo funzionale alla confisca.

  • art. 2641 c.c.

    Richiamato dalla difesa in tema di confisca per equivalente, ma non affrontato nel merito in senso favorevole ai ricorrenti.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma incriminatrice del riciclaggio; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente individuato condotte e consapevolezza delittuosa, e che le censure mirassero solo a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 648-quater c.p.

    Richiamato in tema di confisca del profitto/prodotto del riciclaggio e dei limiti dell'ablazione.

  • art. 240 c.p.

    Richiamato anche per la confisca di beni riferibili a soggetti terzi o concorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Ha fondato la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che prospetti l'inutilizzabilità di una prova deve indicare l'effettiva incidenza dell'eventuale espunzione sul convincimento di colpevolezza; in difetto, il motivo è inammissibile per mancanza di "prova di resistenza".
  • La deduzione dell'inutilizzabilità di intercettazioni non è decisiva quando la condanna poggi su un compendio probatorio autonomo e sufficiente, che consenta di prescindere dalla prova contestata.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio né proporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella logicamente motivata dal giudice di merito.
  • La motivazione è sufficiente se il giudice di merito individua il ruolo dell'imputato nell'operazione di trasferimento del bene e spiega, anche per via indiziaria, la consapevolezza della provenienza delittuosa; non occorre una confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva quando la risposta complessiva sia coerente e non illogica.
  • Le doglianze sulla confisca non sono proponibili in cassazione se non devolute al giudice d'appello, salvo ipotesi di nullità assolute o questioni rilevabili d'ufficio che riguardino il rapporto processuale del soggetto impugnante; non lo sono, invece, le questioni che concernono terzi estranei o la mera quantificazione dell'ablazione.
  • Quando la confisca sia modulata pro quota tra concorrenti, la contestazione dell'importo senza incidere sulla legittimità del titolo ablatorio non integra una nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di cassazione di rilevare e dichiarare d'ufficio la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioIntercettazioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaConfiscaPrescrizione del reatoOnere della prova

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