Cassazione Civile, Ordinanza n. 17013/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il consorzio aveva ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il rimborso di somme da esso anticipate, quale concessionario delle opere stradali, a titolo di indennità di espropriazione corrisposte a proprietari in relazione a due atti di costituzione di servitù stipulati nel 1998 nell’ambito di una procedura espropriativa. La Corte d’appello, accogliendo l’appello della Regione, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che, in base all’art. 3 del DPCM 21 febbraio 2000, come modificato dal DPCM 21 settembre 2001, la responsabilità per il contenzioso relativo a fatti e atti antecedenti al trasferimento dei beni gravasse ancora sull’ANAS e non sulla Regione. Con l’unico motivo di ricorso il consorzio ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, dell’art. 101 d.lgs. n. 112/1998, dei DPCM del 21 febbraio 2000 e del 21 settembre 2001, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal interpretato sia il quadro normativo sia l’art. 20, n. 3, della convenzione di concessione del 1982. Secondo il ricorrente, il comma 3 dell’art. 3 del DPCM 21 settembre 2001 andava letto nel senso che l’ANAS restava competente solo per il contenzioso già instaurato prima del trasferimento, mentre nel caso di specie la pretesa di rimborso doveva ricadere sulla Regione; ha inoltre richiamato una nota regionale del 2008 e un verbale di consegna tra Regione e Provincia, nonché l’esistenza di giudicati tra le parti che, a suo dire, confermerebbero la legittimazione passiva regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto la decisività dell’eccezione di giudicato, osservando che eventuali precedenti decisioni tra le parti non riguardavano il medesimo petitum/cause petendi, poiché qui era in discussione l’interpretazione di una disposizione normativa. Nel merito ha ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello dell’art. 3, comma 3, DPCM 21 settembre 2001: la previsione relativa al contenzioso per fatti e atti anteriori alla scadenza va letta come autonoma e aggiuntiva rispetto a quella sull’ultimazione dei lavori, e non richiede che il contenzioso sia stato instaurato prima del trasferimento dei beni. Poiché le indennità di esproprio derivavano da atti del 1998, anteriori al trasferimento, il contenzioso rientrava nella deroga che mantiene la competenza e l’onere in capo all’ANAS. Le ulteriori doglianze sono state ritenute nuove, oppure inammissibili per difetto di autosufficienza e per errata deduzione del vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del consorzio alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro interpretativo delle disposizioni regolamentari; la Corte ha privilegiato il dato testuale e sistematico dell’art. 3 del DPCM.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la lettura dell’art. 3 DPCM adottata dalla Corte territoriale.
DPCM 21 febbraio 2000, art. 3
La norma, nel testo modificato, prevede il subentro di regioni o enti locali nei rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, con eccezioni, tra cui l’ultimazione dei lavori e il contenzioso per fatti e atti anteriori alla scadenza.
DPCM 21 settembre 2001, art. 3, comma 3
"resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti"
L’inciso finale è autonomo e aggiuntivo rispetto alla prima parte del comma; non esige che il contenzioso sia stato instaurato prima del trasferimento, ma che esso verta su fatti e atti anteriori alla scadenza/trasferimento relativi ai beni trasferiti.
Richiamati per sostenere l’interpretazione della convenzione di concessione, ma la Corte ha reputato corretta l’interpretazione sistematica e letterale del dato normativo prevalente.
art. 20, n. 3, convenzione di concessione del 10 settembre 1982
Invocato dal ricorrente per attribuire alla Regione l’obbligo di rimborso; la Corte non vi ha riconosciuto un effetto idoneo a superare la disciplina del DPCM.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le censure fondate sul mancato esame di documenti sono state dichiarate inammissibili perché non formulate come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 23, comma 7, d.l. n. 137/2020
Richiamato solo per la trattazione da remoto in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel caso di successione di enti nella titolarità e gestione di beni pubblici, le deroghe al subentro nei rapporti passivi devono essere lette in modo autonomo e sistematico secondo il testo normativo, senza estendere requisiti temporali non espressamente previsti dalla disposizione.
- L’espressione che mantiene a carico di un ente il "contenzioso" per fatti e atti anteriori alla scadenza riguarda la natura temporale dei fatti costitutivi della pretesa, non necessariamente la data di instaurazione del giudizio.
- Quando una domanda di rimborso o regresso si fonda su fatti anteriori al trasferimento del bene, il giudice può ricondurla alla deroga che conserva la legittimazione passiva in capo all’ente originario, anche se l’azione è proposta dopo il trasferimento.
- L’eccezione di giudicato opera solo se il precedente accertamento ha riguardato il medesimo punto fondamentale comune alle due controversie; non si estende a questioni interpretative di norme che non rientrano nel petitum e nella causa petendi del precedente giudizio.
- In cassazione sono inammissibili le doglianze che introducono questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, così come quelle che lamentano il mancato esame di documenti senza rispettare i requisiti del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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