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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16762/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato l'accoglimento in primo grado delle doglianze del contribuente sulla prova della notificazione dell'appello nel processo tributario. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l'art. 22 dello stesso decreto e con l'art. 156 c.p.c., prospettando un vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c.; dall'altro, violazione dell'art. 2699 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse riconosciuto come prova idonea della spedizione l'elenco delle raccomandate munito di timbro postale di accettazione. La Corte ha esaminato la sufficienza probatoria della distinta di spedizione delle raccomandate con timbro postale e codice a barre, nonché la corrispondenza dei numeri delle raccomandate con gli avvisi di ricevimento, ritenendo superato anche l'errore materiale nell'indicazione del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate all'ufficio postale è validamente attestata dalla copia dell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione, quando rechi il timbro postale e il codice identificativo, trattandosi di atto equipollente ai documenti che recano il timbro sul piego o sulla busta. Ha inoltre rilevato che la corrispondenza dei numeri delle raccomandate con gli avvisi di ricevimento consentiva di superare l'erronea indicazione materiale della società contribuente. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'appello notificato a mezzo posta deve essere valutato secondo le modalità richiamate dall'art. 20, comma 2, e la prova della spedizione può risultare dalla distinta postale munita di timbro.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in combinato disposto con l'art. 53, comma 2, per le modalità e gli oneri documentali della notificazione a mezzo posta nel processo tributario.

  • art. 156 c.p.c.

    È evocato per escludere che eventuali irregolarità formali impediscano il raggiungimento dello scopo dell'atto, ove la prova della notificazione risulti comunque acquisita.

  • art. 2699 c.c.

    La Corte esclude che la distinta di spedizione munita di timbro postale sia priva di idonea efficacia probatoria; essa costituisce documento attestante la data di presentazione delle raccomandate.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura viene prospettata come violazione di norme processuali sulla notificazione e sulla prova documentale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura viene prospettata come violazione di norme sostanziali e sulla efficacia probatoria del documento postale.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale disciplina della notificazione a mezzo posta nel processo tributario, applicabile anche all'appello tramite il rinvio dell'art. 53.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la prova della spedizione di un atto notificato a mezzo posta può essere validamente fornita mediante la copia dell'elenco delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, purché sia munita di timbro postale e del codice identificativo delle spedizioni.
  • La distinta postale con timbro di accettazione costituisce atto equipollente ai documenti recanti il timbro sul piego o sulla busta della raccomandata, se consente di attestare con certezza la data di presentazione dell'atto all'ufficio postale.
  • La disciplina delle inammissibilità processuali nel processo tributario va interpretata in senso costituzionalmente adeguato e restrittivo, privilegiando la verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto rispetto a formalismi non decisivi.
  • Un'erronea indicazione materiale del destinatario nella documentazione di spedizione può essere superata quando la corrispondenza tra i numeri delle raccomandate riportati sulla distinta e quelli degli avvisi di ricevimento consenta di identificare senza dubbio il destinatario effettivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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