Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36874/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L’imputato, educatore presso un convitto, era stato condannato dal Tribunale di Sondrio il 21 novembre 2024, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Milano il 5 novembre 2025, per il reato continuato di atti sessuali con minorenne affidato per ragioni di educazione. Secondo l’accertamento di merito, tra gennaio 2021 e luglio 2022, durante incontri serali nell’ufficio dell’educatore, questi aveva baciato il minore, allora quindicenne, sul collo, sulla guancia e sulla fronte, lo aveva fatto sedere sulle proprie gambe e gli aveva toccato sopra i vestiti gli organi genitali. La pena era di un anno e due mesi di reclusione, condizionalmente sospesa e con il beneficio della non menzione; era inoltre stata riconosciuta alla parte civile una provvisionale di 3.000 euro, con rinvio della liquidazione integrale dei danni a separata sede. Con quattro motivi, la difesa ha contestato: 1) l’elemento materiale e la sussistenza di un affidamento rilevante, sostenendo che l’imputato non fosse insegnante né titolare di obblighi di custodia o vigilanza e che i colloqui fossero avvenuti fuori dall’ambito scolastico; 2) l’elemento soggettivo e la connotazione sessuale dei gesti, descritti come manifestazioni affettuose, sostenendo che non fosse provata la coscienza e volontà di ledere la libertà sessuale del minore; 3) l’omessa valutazione di prove asseritamente decisive sull’inattendibilità della persona offesa, tra cui messaggi di ritrattazione, certificati medici attestanti instabilità psichica e contraddizioni nelle dichiarazioni rese in incidente probatorio; 4) il vizio di motivazione, per asserite incongruenze nella valutazione dell’affetto del minore verso l’imputato e della sua attendibilità, per la richiesta risarcitoria indicata dalla difesa in 353.798,40 euro e per la pretesa debolezza delle testimonianze de relato e degli altri riscontri.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha esaminato unitariamente i motivi, rilevando che in larga parte sollecitavano una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità in presenza di una motivazione effettiva e non manifestamente illogica. Ha ritenuto adeguata la valutazione di credibilità del minore compiuta dai giudici di merito, fondata sulla precisione e coerenza delle dichiarazioni rese in incidente probatorio e sui riscontri provenienti dal fratello, dai genitori, dal direttore e da altri operatori del convitto e da un ulteriore soggetto che aveva raccolto il racconto; i messaggi successivi non risultavano una reale ritrattazione dei fatti. Ha inoltre confermato la qualificazione giuridica: l’affidamento educativo può sussistere anche fuori dall’ambito scolastico, quando il ruolo crea un rapporto fiduciario e una posizione di preminenza, e il luogo in cui gli atti sono compiuti non deve coincidere con quello in cui si esercita l’affidamento. I gesti accertati avevano oggettiva connotazione sessuale e, per l’elemento soggettivo, non è necessario che la condotta sia diretta a soddisfare il piacere sessuale dell’agente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte di appello di Milano e da pagarsi allo Stato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Con sentenza del 5 novembre 2025, la Corte di appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Sondrio il 21 novembre 2024, con la quale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa (e con l’ulteriore beneficio della non menzione), di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 609 quater cod. pen.

    La norma è richiamata per la contestazione del reato continuato; la Corte non svolge una distinta interpretazione dei presupposti della continuazione.

  • art. 609-quater, comma primo, n. 2, c.p.

    la condizione di affidamento per ragioni di educazione e istruzione prevista per il reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen. non è riferibile soltanto all’ambito scolastico, potendo configurarsi ogni qual volta il titolo dell’affidamento, al pari degli altri contemplati dalla norma (cura, vigilanza e custodia), determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una posizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto

    L’affidamento per ragioni educative o di istruzione può configurarsi anche al di fuori della scuola, quando il ruolo determina un rapporto fiduciario e una posizione di preminenza e autorità morale; è rilevante il titolo dell’affidamento, non il luogo in cui si compiono gli atti.

  • art. 533 c.p.p.

    il principio dell’ “oltre ragionevole dubbio", introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità, come avvenuto nel caso di specie, sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello

    Il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio non amplia il controllo di legittimità fino a consentire alla Cassazione di scegliere tra ricostruzioni alternative già esaminate dal giudice di merito; il controllo resta circoscritto alla tenuta effettiva della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla stregua di tali considerazioni, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di XXXXXXXX deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

    Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate con separato decreto e il pagamento è disposto in favore dello Stato.

Massime di principio

  • L’affidamento di un minorenne per ragioni di educazione o istruzione, rilevante ai fini dell’art. 609-quater c.p., non è circoscritto al rapporto scolastico: sussiste quando il ruolo dell’agente instaura un rapporto fiduciario e gli attribuisce una posizione di preminenza e autorevolezza morale.
  • Per l’affidamento rilevante ai fini dell’art. 609-quater c.p. conta il titolo che determina la relazione fiduciaria e la posizione di preminenza, non il luogo in cui sono compiuti gli atti sessuali, che può essere diverso da quello in cui si esercitano le funzioni educative o di vigilanza.
  • Ai fini dell’elemento soggettivo dei reati sessuali, non è necessario che l’agente persegua il soddisfacimento del proprio piacere sessuale: è sufficiente la consapevolezza della natura oggettivamente sessuale dell’atto volontariamente realizzato.
  • In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione delle prove o della credibilità della persona offesa quando la motivazione sia effettiva e non manifestamente illogica; il principio dell’oltre ragionevole dubbio non trasforma il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAtti sessuali con minorenneImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.