Cassazione Penale, Sentenza n. 33579/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando: 1) vizio di motivazione per presunta inadeguata valutazione delle dichiarazioni dei testi (Lavi, Messina, Cavagna); 2) violazione di legge per mancato assorbimento del reato di minaccia (capo B) nel reato di violenza privata (capo A) ai sensi dell'art. 84 c.p.; 3) mancata qualificazione del fatto del capo A) come tentativo di violenza privata; 4) errori nella dosimetria della pena; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) vizi e violazione di legge in ordine alla conferma delle statuizioni civili (liquidazione del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il primo motivo è una mera rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; il secondo motivo è infondato perché le condotte (chiusura della porta con telecomando configurante violenza privata e successiva minaccia armata) sono autonome e non assorbibili l'una nell'altra; il terzo motivo è inammissibile perché nuovo e, comunque, infondato (la violenza privata si era già consumata prima dell'intervento del testimone Lavi); il quarto e quinto motivi attengono al merito della determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche e sono insuscettibili di sindacato in cassazione (la corte territoriale ha motivato adeguatamente, richiamando gravità della condotta e precedenti penali); l'ultimo motivo sulla quantificazione del danno morale è generico e manifestamente infondato essendo la liquidazione equitativa adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
reato di violenza privata
La Corte conferma che la violenza privata può integrarsi con l'uso di qualsiasi mezzo idoneo a comprimere la libertà di autodeterminazione; qui la chiusura della porta con telecomando è stata ritenuta idonea a integrare il reato.
La minaccia proferita con un cacciavite è stata ritenuta condotta autonoma, successiva alla violenza privata, e quindi configurabile come reato distinto.
concorso di reati (reato complesso)
Per escludere la configurazione del reato complesso ai sensi dell'art. 84 è necessario che la legge unifichi normativamente le condotte; la sola sequenza o connessione materiale non è sufficiente. Qui non sussiste tale unificazione normativa, quindi i reati sono autonomi.
criteri per la determinazione della pena
La Corte territoriale ha applicato i parametri dell'art. 133 considerando gravità della condotta e personalità del reo (precedenti) nella dosimetria, motivazione ritenuta adeguata.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato giustificato dalla gravità della condotta e dai plurimi precedenti penali, elementi ritenuti sufficienti dal giudice del merito.
motivi di cassazione e inammissibilità
La Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione: non è consentita una nuova valutazione dei fatti o una riconsiderazione generica della prova; vanno rispettati i passaggi argomentativi richiesti per censurare la motivazione.
condanna per spese e sanzioni in caso di ricorso inammissibile
Sulla base dell'evidente inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
trattazione orale in udienza pubblica solo se richiesta
Richiamata la norma per motivare la requisitoria scritta del Procuratore generale e la modalità di trattazione del ricorso.
modifica all'art. 606 c.p.p.
La Corte segnala che, anche dopo la modifica normativa, resta preclusa la deduzione del travisamento del fatto in sede di legittimità quando si tratti di mera rivalutazione del compendio probatorio.
giurisprudenza di legittimità (massime citate)
es. Cass., Sez. 6, n. 47204/2015; Cass., Sez. 5, n. 40291/2017; Cass., Sez. 2, n. 7780/1990; Cass., Sez. 6, n. 48086/2018
Richiami giurisprudenziali utilizzati per ribadire principi quali i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della prova, la nozione di violenza privata e i criteri di liquidazione equitativa del danno morale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura della prova sono inammissibili.
- Perché reati successivi vengano unificati in un 'reato complesso' ai sensi dell'art. 84 c.p. è necessaria una vera e propria unificazione normativa; la mera sequenza temporale o finalità comune non è sufficiente perché si realizzi l'assorbimento.
- Motivi nuovi non dedotti nei gradi precedenti (es. in appello) sono inammissibili in cassazione salvo eccezioni previste dalla legge.
- La valutazione della pena e la decisione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti sono sindacabili in cassazione solo se emergono vizi giuridici manifesti; la grave condotta e precedenti penali giustificano il diniego delle attenuanti generiche.
- La liquidazione del danno morale avviene in via equitativa: la motivazione deve indicare i fatti e il percorso logico ma non è richiesta una articolata quantificazione matematica.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.
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