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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma, in sede di appello, della condanna resa in rito abbreviato per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (fatto del 24/9/2019). Il difensore ha dedotto un unico motivo: errata applicazione dell'art. 73, comma 5, perché il giudice di merito avrebbe valutato la fattispecie come un "reato di quantità" determinando la pena base (mesi 8) in funzione del quantitativo di stupefacente, mentre, secondo il ricorrente, la fattispecie sarebbe un "reato di condotta" e quindi la classificazione e la conseguente determinazione della pena sarebbero state errate.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non affronti il principio secondo cui la determinazione della pena è un ambito discrezionale del giudice di merito e che la motivazione fornita dalla Corte territoriale era sufficiente (pena finale irrogata in grado largamente inferiore al medio edittale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che sanziona la condotta connessa agli stupefacenti; nel caso di specie è stata ritenuta applicabile la fattispecie e la determinazione della pena è stata lasciata al giudice di merito senza che la Corte di legittimità abbia rilevato errori di valutazione o di interpretazione tali da superare la discrezionalità del giudice.

  • codice penale, art. 133

    L'art. 133 fornisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, pericolosità, ecc.). La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente applicato tali criteri e che, quando la pena è inferiore alla media edittale, la motivazione può limitarsi a enunciare i criteri determinanti con espressioni generali (es. "pena congrua", "pena equa").

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso non esime il condannato dall'obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie connesse alla procedura, ove non sussista colpa del giudice nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cassazione penale, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016

    Principio secondo cui la misura della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua motivazione non richiede l'enunciazione analitica di tutti gli elementi presi in considerazione, salvo vizi logici nel ragionamento.

  • Cassazione penale, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017

    Principio secondo cui quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale è necessaria una motivazione più dettagliata; al contrario, pene significativamente inferiori alla media richiedono motivazioni più sintetiche.

Massime di principio

  • La determinazione della pena è materia discrezionale del giudice di merito: la Corte di legittimità interviene solo se emergono vizi logici o violazioni di legge nella motivazione.
  • Se la pena inflitta è significativamente inferiore alla misura media edittale, la motivazione richiesta può essere sintetica (espressioni come "pena congrua" o riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sono generalmente sufficienti).
  • La mera diversa qualificazione della fattispecie (p.es. "reato di quantità" vs "reato di condotta") non è sufficiente a fondare la cassazione a meno che non sia dimostrabile che il giudice abbia errato nella lettura della norma o abbia applicato criteri valutativi illogici o contrari a diritto.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione o di diritto ben circostanziati; motivi generici sulla valutazione della pena vengono dichiarati inammissibili se non incidono sui presupposti di fatto e di diritto.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, salvo diversa valutazione sulla colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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