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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33546/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'assoluzione di Mugnaini (pronunciata dal Tribunale di La Spezia e confermata dalla Corte d'appello di Genova) per il crollo del paramento murario del rilevato ferroviario avvenuto il 5/11/2012, che aveva causato interruzione della linea e danni ai pantografi. Trenitalia contestava che Mugnaini, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), avesse l'obbligo di vigilanza e controllo sulla consegna dell'area e sulle lavorazioni (anche in base agli artt. 9 e 10 del DPR 207/2010) e che la sua mancata vigilanza e l'accettazione delle modalita di consegna e delle lavorazioni (come descritto dalle dichiarazioni del teste Giobatta) avessero causalmente contribuito al crollo. Denunciava altresi violazioni delle norme processuali in relazione all'utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dal Giobatta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito avevano correttamente valorizzato gli elaborati tecnici (in particolare le risultanze del consulente della pubblica accusa e del prof. Del Grosso) che individuavano le cause del crollo nella mancata considerazione/errata interpretazione dell'indagine geologica e, comunque, in fattori concatenati tra cui eventi meteorici eccezionali e un errore progettuale; inoltre era rilevante che i lavori fossero iniziati prima del formale affidamento dell'area al Comune e che Mugnaini non fosse direttamente coinvolto nella progettazione/esecuzione delle opere. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: la parte civile ha riproposto questioni di merito già decise in appello senza fornire confutazione argomentata della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Trenitalia condannata alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 450 cod. pen.

    Norma del codice penale riguardante il pericolo di disastro ferroviario, evocata come fattispecie contestata all'imputato; la Corte ha valutato che per l'addebito penale occorreva un chiaro nesso causale e responsabilità soggettiva non dimostrata nel caso concreto

  • artt. 493, comma 3; 500, comma 7; 515; 526 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla parte civile in ordine all'utilizzabilità di sommarie informazioni o verbali concordati: la Corte ha precisato che, pur potendo tali atti essere utilizzati entro i limiti normativi, i giudici di merito non hanno fondato la decisione esclusivamente su quelle dichiarazioni e hanno valutato complessivamente la prova tecnica

  • art. 9 e 10 d.P.R. n. 207/2010

    Norme sul ruolo e i compiti del R.U.P.: la parte civile sosteneva che tali norme imponevano doveri di vigilanza estensivi; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la qualità di R.U.P. non implicava automaticamente responsabilità penale per omissioni di carattere esecutivo e progettuale non dimostrate

  • art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma evocata in punto di limiti di utilizzazione di atti/processi: la Corte ha osservato che la valutazione temporale e causale delle attività non consentiva applicazione della censura proposta da Trenitalia

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criterio di sindacabilità in Cassazione della motivazione: la Corte ha applicato tale parametro per escludere una riesamina del merito e per valutare che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e non viziata

  • art. 591, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inammissibilità dei motivi generici e ripetuti: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che riproponeva questioni già affrontate senza specificità

Massime di principio

  • La qualifica amministrativa di R.U.P. non comporta automaticamente responsabilità penale per eventi dannosi: va provato il concreto obbligo operativo e il nesso di causalità tra omissione e evento
  • In processi per fatti tecnici il giudizio dei consulenti tecnici ha peso decisivo; la responsabilità penale richiede un chiaro collegamento causale dimostrato oltre il ragionevole dubbio
  • Le dichiarazioni testimoniali acquisite senza contraddittorio possono essere utilizzate solo entro i limiti normativi, ma non possono costituire da sole base certa per una condanna se non corroborate da elementi tecnici
  • In sede di cassazione non è consentita una riconsiderazione del merito: i motivi che ripropongono le stesse argomentazioni già esaminate e ritenute infondate in appello sono inammissibili per aspecificità
  • La valutazione complessiva delle circostanze (epoca dei lavori, ruoli effettivi, indagini geognostiche e condizioni meteorologiche) è essenziale per stabilire responsabilità in casi di crolli o danni alle infrastrutture

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