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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33555/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (trasporto di 392,159 g di ketamina) sostenendo che la determinazione della pena nei gradi di merito era stata effettuata sulla base della cornice edittale che prevedeva un minimo di 8 anni di reclusione, parte dell'art. 73 poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 40/2019 nella parte in cui fissava il minimo a otto anni anziché sei; ne consegue, secondo i ricorrenti, la necessitaà di ricalcolare la pena alla luce della più favorevole disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: la sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019 ha reso illegittima la cornice edittale minima di 8 anni prevista dall'art. 73, comma 1, imponendo l'applicazione della più favorevole soglia di sei anni. Perciò la corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la specifica rivalutazione della pena alla luce della nuova, più favorevole, cornice edittale; la dichiarazione di responsabilità resta confermata e non vi è stata assoluzione.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale di otto anni anziché di sei

    La disposizione, nella parte del minimo edittale fissato in 8 anni, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 40/2019); a seguito di ciò va applicata la più favorevole cornice di sei anni e le pene determinate sulla base della precedente soglia devono essere riconsiderate.

  • Costituzione italiana, art. 3

    Richiamato quale parametro violato (principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza) dalla Corte costituzionale per giustificare la declaratoria di incostituzionalità della parte normativa impugnata.

  • Costituzione italiana, art. 27

    Richiamato in relazione al principio di rieducazione della pena che ha contribuito alla valutazione di sproporzione della precedente soglia edittale.

  • Codice penale, art. 2, comma 4

    Principio della successione di leggi nel tempo: il reo beneficia della legge penale più favorevole sopravvenuta fino a quando non sia intervenuta sentenza irrevocabile; apply here per ricalcolo della pena dopo la declaratoria di incostituzionalità.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7, par. 1

    Richiamato come principio conforme che garantisce il beneficio della norma penale più favorevole e la certezza del diritto in tema di sanzioni.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Norma invocata quale motivo di cassazione (inosservanza o errata applicazione della legge penale) per dedurre la necessitaà di intervento della Corte suprema.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una disposizione che aggravava la cornice edittale, i giudici di merito devono ricalcolare la pena alla luce della più favorevole disciplina sopravvenuta, applicando il principio "favor rei" previsto dall'art. 2, comma 4, c.p.
  • La declaratoria di incostituzionalità non cancella automaticamente la responsabilità penale: può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e il rinvio per la nuova determinazione della pena; la condanna sostanziale resta se non altrimenti impugnata.
  • Gli accordi o le determinazioni della pena basate su parametri edittali poi dichiarati incostituzionali possono essere dichiarati nulli quanto al trattamento sanzionatorio e comportare l'annullamento con rinvio per la sola rinnovazione della determinazione della pena.
  • In casi di reati dipendenti da parametri edittali variati (anche per effetto di pronunce costituzionali), i giudici devono rivalutare anche gli effetti di continuazione e il computo complessivo delle pene alla luce della nuova cornice.
  • L'applicazione retroattiva della norma più favorevole trova fondamento anche nei principi della CEDU (art. 7) e va garantita finché non intervenga sentenza irrevocabile.
  • Il ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 606 c.p.p.) è lo strumento idoneo per ottenere l'annullamento limitato alla determinazione della pena quando sussista una sopravvenuta mutazione normativa più favorevole.

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