Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la parziale riforma operata in appello di condanne penali per reati inerenti importazione, detenzione e cessione di cocaina (importazioni per lotti significativi e singoli episodi di cessione), deducendo: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali dei verbali; difformità tra fatto contestato e fatto per cui si è condannati; carenza o contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità (anche per interpretazione di sms/linguaggio cifrato); errata applicazione o mancato riconoscimento di aggravanti (art.73 comma 6 e art.80 d.P.R. 309/1990) e attenuanti (art.62-bis); vizio nella quantificazione della continuazione e sua disparità di trattamento; contestazione della configurazione del reato associativo (art.74 d.P.R. 309/1990) rispetto al mero concorso di persone; rinvio alla non impugnabilità di questioni per i patteggi/applicazioni ex art.599-bis.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Beu, Elezi, Precaj, Kashari, Poti) per manifesta infondatezza o per effetto della limitazione derivante dall'accordo ex art.599-bis; ha invece accolto parzialmente: il ricorso di Jakaj limitatamente al reato contestato al capo 21) (annullamento con rinvio per quella parte ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia anche per eventuale nuovo trattamento sanzionatorio); il ricorso di Idrizi limitatamente alla determinazione dell'aumento per continuazione (annullamento con rinvio su quel profilo). In particolare la Corte di Cassazione ha: respinto le censure sulle intercettazioni fondate sulla mancata indicazione/nominativo dei partecipanti ai verbali (ritenendo che la mancata indicazione non comporta inutilizzabilità ex art.271 cp.p. salvo i casi tassativi); confermato la liceità della valutazione dei messaggi cifrati come elemento di prova quando la ricostruzione sia logica e supportata; ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità secondo i criteri delle Sezioni Unite (soglia di principio attivo) e la qualificazione associativa quando emerga un vincolo stabile e organizzato; dichiarato inammissibili i ricorsi di chi aveva concordato la pena in appello ex art.599-bis; condannati i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Disciplina i reati relativi a importazione, produzione e traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del numero delle persone (comma 6) quando risulti la partecipazione plurima e coordinata degli acquirenti/attori dell'operazione
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2
Aggravante per 'ingente quantità' applicata secondo i criteri consolidati (Sezioni Unite): la soglia va valutata sul principio attivo e secondo i parametri giurisprudenziali (es. superamento della soglia di norma oltre 2.000 volte il valore-soglia)
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Reato associativo: la Corte ha richiamato che per configurarlo è necessario dimostrare un vincolo stabile e un programma criminoso indeterminato, non la mera reiterazione di singoli reati
Criteri per il cumulo e per gli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha esaminato la congruità dell'aumento applicato per la continuazione e ha ritenuto fondata la censura su disparità non adeguatamente motivata (nel caso di Idrizi)
Circostanza aggravante collegata alla recidiva speciale: la Corte di appello ha escluso la sua applicazione in taluni capi e la Cassazione ha preso atto di tali esclusioni quando motivate
codice di procedura penale, art. 268 e art. 271
Norme sulle intercettazioni e sulla utilizzabilità; la Cassazione ha ribadito che vizi formali dei verbali (mancata indicazione nominativi, sottoscrizioni) non comportano automaticamente l'inutilizzabilità dei captati se non ricorrono le ipotesi tassative di nullità previste
disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 89
Richieste indicazioni nei verbali di intercettazione: la Corte ha precisato che la mancata indicazione del nominativo dell'ufficiale di P.G. non è sanzionata con l'inutilizzabilità del contenuto acquisito
codice di procedura penale, art. 521 e 522
Regole sulla contestazione e sulla tipizzazione del fatto: la Corte ha confermato che la descrizione puntuale del fatto nell'imputazione preserva il diritto di difesa anche se la delimitazione temporale o la specifica indicazione delle circostanze varia in sede di giudicato
codice di procedura penale, art. 599-bis
Accordo sulla pena in appello: la Corte ha richiamato il principio per cui la parte che usufruisce dell'art.599-bis limita le censure impugnabili in cassazione e rende inammissibili ricorsi su questioni ricollegate al punto concordato
codice di procedura penale, art. 129
Cause di non punibilità: Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure su profili che l'imputato aveva rinunciato a discutere in appello per effetto dell'accordo di cui all'art.599-bis
Massime di principio
- I vizi formali dei verbali di intercettazione (es. omessa indicazione del nominativo dell'operatore o mancata sottoscrizione) non determinano automaticamente l'inutilizzabilità del contenuto captato: occorre verificare se il caso rientri nelle ipotesi tassative di nullità previste dalla legge.
- La configurazione del reato associativo richiede prova di un vincolo stabile, organizzazione e finalità criminose indeterminate: la mera ripetizione di cessioni o il concorso occasionale non sono sufficienti.
- L'aggravante dell'ingente quantità per stupefacenti si applica sulla base del criterio del principio attivo e delle soglie giurisprudenziali (Sezioni Unite); il giudice di merito ha discrezionalità purché dia adeguata motivazione.
- Messaggi cifrati o linguaggio 'in codice' possono essere valutati come prova purché la ricostruzione interpretativa sia logica, coerente e supportata da riscontri circostanziali; tale valutazione resta sostanzialmente di merito e difficilmente sovvertibile in Cassazione.
- Accordi sulla pena in appello (art.599-bis) limitano le possibilità di impugnazione in Cassazione: questioni rinunciate o assentite in sede di accordo risultano inammissibili.
- Le differenze di trattamento sanzionatorio (es. aumento per continuazione) devono essere adeguatamente motivate: disparità non giustificate possono dare titolo a censura e rinnovo del giudizio su quel punto.
- Il silenzio dell'imputato (facoltà di non rendere dichiarazioni) non può essere utilizzato per ricavare elementi probatori negativi sull'elemento soggettivo del reato; la valutazione della prova è a carico dell'accusa.
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