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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la parziale riforma operata in appello di condanne penali per reati inerenti importazione, detenzione e cessione di cocaina (importazioni per lotti significativi e singoli episodi di cessione), deducendo: nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi formali dei verbali; difformità tra fatto contestato e fatto per cui si è condannati; carenza o contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità (anche per interpretazione di sms/linguaggio cifrato); errata applicazione o mancato riconoscimento di aggravanti (art.73 comma 6 e art.80 d.P.R. 309/1990) e attenuanti (art.62-bis); vizio nella quantificazione della continuazione e sua disparità di trattamento; contestazione della configurazione del reato associativo (art.74 d.P.R. 309/1990) rispetto al mero concorso di persone; rinvio alla non impugnabilità di questioni per i patteggi/applicazioni ex art.599-bis.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi (Beu, Elezi, Precaj, Kashari, Poti) per manifesta infondatezza o per effetto della limitazione derivante dall'accordo ex art.599-bis; ha invece accolto parzialmente: il ricorso di Jakaj limitatamente al reato contestato al capo 21) (annullamento con rinvio per quella parte ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia anche per eventuale nuovo trattamento sanzionatorio); il ricorso di Idrizi limitatamente alla determinazione dell'aumento per continuazione (annullamento con rinvio su quel profilo). In particolare la Corte di Cassazione ha: respinto le censure sulle intercettazioni fondate sulla mancata indicazione/nominativo dei partecipanti ai verbali (ritenendo che la mancata indicazione non comporta inutilizzabilità ex art.271 cp.p. salvo i casi tassativi); confermato la liceità della valutazione dei messaggi cifrati come elemento di prova quando la ricostruzione sia logica e supportata; ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità secondo i criteri delle Sezioni Unite (soglia di principio attivo) e la qualificazione associativa quando emerga un vincolo stabile e organizzato; dichiarato inammissibili i ricorsi di chi aveva concordato la pena in appello ex art.599-bis; condannati i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Disciplina i reati relativi a importazione, produzione e traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del numero delle persone (comma 6) quando risulti la partecipazione plurima e coordinata degli acquirenti/attori dell'operazione

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2

    Aggravante per 'ingente quantità' applicata secondo i criteri consolidati (Sezioni Unite): la soglia va valutata sul principio attivo e secondo i parametri giurisprudenziali (es. superamento della soglia di norma oltre 2.000 volte il valore-soglia)

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Reato associativo: la Corte ha richiamato che per configurarlo è necessario dimostrare un vincolo stabile e un programma criminoso indeterminato, non la mera reiterazione di singoli reati

  • codice penale, art. 81

    Criteri per il cumulo e per gli aumenti di pena per continuazione; la Corte ha esaminato la congruità dell'aumento applicato per la continuazione e ha ritenuto fondata la censura su disparità non adeguatamente motivata (nel caso di Idrizi)

  • codice penale, art. 61-bis

    Circostanza aggravante collegata alla recidiva speciale: la Corte di appello ha escluso la sua applicazione in taluni capi e la Cassazione ha preso atto di tali esclusioni quando motivate

  • codice di procedura penale, art. 268 e art. 271

    Norme sulle intercettazioni e sulla utilizzabilità; la Cassazione ha ribadito che vizi formali dei verbali (mancata indicazione nominativi, sottoscrizioni) non comportano automaticamente l'inutilizzabilità dei captati se non ricorrono le ipotesi tassative di nullità previste

  • disposizioni attuative cod. proc. pen., art. 89

    Richieste indicazioni nei verbali di intercettazione: la Corte ha precisato che la mancata indicazione del nominativo dell'ufficiale di P.G. non è sanzionata con l'inutilizzabilità del contenuto acquisito

  • codice di procedura penale, art. 521 e 522

    Regole sulla contestazione e sulla tipizzazione del fatto: la Corte ha confermato che la descrizione puntuale del fatto nell'imputazione preserva il diritto di difesa anche se la delimitazione temporale o la specifica indicazione delle circostanze varia in sede di giudicato

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Accordo sulla pena in appello: la Corte ha richiamato il principio per cui la parte che usufruisce dell'art.599-bis limita le censure impugnabili in cassazione e rende inammissibili ricorsi su questioni ricollegate al punto concordato

  • codice di procedura penale, art. 129

    Cause di non punibilità: Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure su profili che l'imputato aveva rinunciato a discutere in appello per effetto dell'accordo di cui all'art.599-bis

Massime di principio

  • I vizi formali dei verbali di intercettazione (es. omessa indicazione del nominativo dell'operatore o mancata sottoscrizione) non determinano automaticamente l'inutilizzabilità del contenuto captato: occorre verificare se il caso rientri nelle ipotesi tassative di nullità previste dalla legge.
  • La configurazione del reato associativo richiede prova di un vincolo stabile, organizzazione e finalità criminose indeterminate: la mera ripetizione di cessioni o il concorso occasionale non sono sufficienti.
  • L'aggravante dell'ingente quantità per stupefacenti si applica sulla base del criterio del principio attivo e delle soglie giurisprudenziali (Sezioni Unite); il giudice di merito ha discrezionalità purché dia adeguata motivazione.
  • Messaggi cifrati o linguaggio 'in codice' possono essere valutati come prova purché la ricostruzione interpretativa sia logica, coerente e supportata da riscontri circostanziali; tale valutazione resta sostanzialmente di merito e difficilmente sovvertibile in Cassazione.
  • Accordi sulla pena in appello (art.599-bis) limitano le possibilità di impugnazione in Cassazione: questioni rinunciate o assentite in sede di accordo risultano inammissibili.
  • Le differenze di trattamento sanzionatorio (es. aumento per continuazione) devono essere adeguatamente motivate: disparità non giustificate possono dare titolo a censura e rinnovo del giudizio su quel punto.
  • Il silenzio dell'imputato (facoltà di non rendere dichiarazioni) non può essere utilizzato per ricavare elementi probatori negativi sull'elemento soggettivo del reato; la valutazione della prova è a carico dell'accusa.

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