Cassazione Penale, Sentenza n. 33556/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deducendo inosservanza di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Inoltre si impugnava la motivazione come manifestamente illogica per travisamento della prova e reformatio in peius (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). I fatti: il 31.1.2017 l'imputato veniva arrestato a Macerata in possesso di numerosi panetti e ovuli di hashish (complessivamente circa 4 kg). In un interrogatorio di maggio 2018 l'imputato indicava un soggetto straniero come depositario/provenienza della droga e riferiva di un accordo di custodia/vendita e di un appuntamento per la vendita; inoltre si assumeva la responsabilità per altra sostanza trovata presso il cognato. Il ricorrente affermava che tali dichiarazioni costituivano collaborazione idonea a ottenere la riduzione di pena ai sensi dell'art. 73, comma 7.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure congiunte, confermando che la Corte d'appello ha correttamente escluso l'attenuante speciale poiché le dichiarazioni rese dall'imputato erano "del tutto generiche": limitate alla mera indicazione di un nominativo senza apporti concreti, rilevanti e di novità tali da consentire all'Autorità di impedire ulteriori attività di spaccio. La Cassazione ha richiamato il criterio giurisprudenziale secondo cui l'attenuante si giustifica solo se la collaborazione offre conoscenze oggettivamente idonee ad arrestare l'attività illecita o prevenire future condotte; non è però necessario che la collaborazione determini necessariamente la sottrazione di ingenti risorse dal mercato quando si tratta di traffici modesti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Il comma 7 prevede la riduzione di pena (dalla metà a due terzi) per chi collabora concretamente per evitare che l'attività illecita produca ulteriori conseguenze; la Corte interpreta la norma nel senso che la collaborazione deve fornire conoscenze rilevanti e di novità idonee, in concreto, a interrompere l'attività e prevenire nuovi reati di spaccio
Codice di procedura penale, art. 606
Gli artt. 606 c.p.p. individuano i motivi di ricorso per cassazione: la lett. b) riguarda l'inosservanza della legge penale dedotta dal ricorrente, la lett. e) la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova; la Corte ha ritenuto infondati tali profili nel caso concreto
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante speciale ex art. 73, comma 7 d.P.R. 309/90 non basta la mera evocazione di nomi: le dichiarazioni devono contenere elementi concreti, rilevanti e nuovi utili all'identificazione o neutralizzazione di responsabili o a impedire ulteriori attività illecite
- La valutazione sulla riconoscibilità dell'attenuante è esercizio di merito del giudice che deve esplicitare quali elementi della dichiarazione supportino o precludano l'applicazione della riduzione; l'assenza di tale analisi può essere rimediata solo se la dichiarazione è oggettivamente priva di contenuto utile
- Non è richiesto che la collaborazione abbia materialmente portato al sequestro di ingenti risorse o all'arresto immediato: in traffici modesti è sufficiente che l'imputato offra tutte le conoscenze in suo possesso che siano idonee, almeno in astratto, a prevenire ulteriori reati
- La mera chiamata in correità senza elementi aggiuntivi (luogo, tempi, modalità, ruolo preciso, prove complementari) è insufficiente per la concessione dell'attenuante
- In sede di impugnazione in cassazione il ricorrente deve dimostrare la violazione di legge o la manifesta illogicità della motivazione: contestare solo la valutazione discrezionale della gravità delle dichiarazioni difficilmente è sufficiente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33546/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33549/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33553/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33555/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33557/2022 del 13/09/2022
- Sentenza penale · 13 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33558/2022 del 13/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →