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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09506/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., di una deliberazione assembleare di una s.r.l. che aveva approvato un'elargizione liberale di euro 150.000 in favore di una fondazione. Il socio ricorrente sosteneva che la deliberazione fosse annullabile perché adottata con il voto determinante di altri soci che si trovavano in conflitto di interessi: secondo la sua prospettazione, tali soci avrebbero avuto un interesse diretto o indiretto nella fondazione beneficiaria della liberalità, anche in ragione di rapporti con beni e immobili collegati all'attività della fondazione. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c. e dell'art. 2704 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente tratto dall'ordine del giorno la prova della destinazione della liberalità e avesse travisato il contenuto degli atti. Con il secondo motivo lamentava ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., oltre a omesso esame, insistendo sull'attualità e concretezza del conflitto di interessi dei soci votanti, allegando plurimi profili di interesse diretto e indiretto. Con il terzo motivo censurava la decisione nella parte in cui aveva escluso la dannosità della delibera per la società valorizzando un versamento in conto capitale eseguito da un terzo, sostenendo che tale versamento non avrebbe potuto sterilizzare l'effetto depauperativo dell'elargizione gratuita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che le doglianze, formalmente veicolate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a far valere un preteso travisamento della prova non deducibile nei termini prospettati. In particolare, ha ribadito che il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'annullamento della delibera deve essere attuale, concreto e contestuale al voto, e che non è sufficiente una mera concorrenza di interessi o una situazione solo potenziale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la Corte ha affermato che, nell'impugnazione ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., l'attore deve provare congiuntamente sia il conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante, sia la dannosità della delibera per la società; una volta escluso il conflitto, non occorre esaminare ulteriormente il profilo del danno. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2479-ter, comma 2, c.c.

    "due condizioni sostanziali"; "contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l'approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società"

    Per ottenere l'annullamento di una decisione dei soci di s.r.l. devono coesistere e essere entrambe allegate e provate la situazione di conflitto di interessi del socio determinante e la dannosità della deliberazione per la società.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure che mirano a contestare la valutazione delle prove o a prospettare un travisamento del materiale probatorio non possono essere veicolate come violazione di questa norma se in realtà sollecitano una nuova delibazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica al prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne affronti un autonomo significato decisorio; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile per la sua sostanza di critica al giudizio di fatto.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del merito; il vizio di motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ad anomalie motivazionali radicali.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto o il travisamento del contenuto oggettivo della prova trovano il rimedio tipico nella revocazione, non nel ricorso per cassazione, salvo i limiti rigorosi indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la norma per affermare che, una volta corretta la motivazione della sentenza impugnata sul punto decisivo, il motivo ulteriore resta assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione della decisione dei soci di s.r.l. ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., l'attore deve dimostrare cumulativamente il conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante e la potenziale dannosità della deliberazione per la società.
  • Il conflitto di interessi rilevante deve essere attuale, concreto e contestuale al momento del voto; non bastano interessi meramente potenziali, astratti o sopravvenuti successivamente alla deliberazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una denuncia di violazione di legge o di omesso esame, poiché il travisamento della prova è sindacabile solo nei rigorosi limiti dell'errore di fatto o dell'anomalia motivazionale.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico decisivo è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Se manca la prova di uno dei requisiti richiesti dalla norma sostanziale per l'annullamento della delibera, il giudice può rigettare la domanda senza scrutinare ulteriormente l'altro requisito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriAssembleaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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