Cassazione Penale, Sentenza n. 15853/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità), lamentando che il Tribunale non ha valorizzato il positivo percorso intramurario (inclusa l'ammissione al lavoro all'esterno), la non recente commissione dei furti e la giustificazione dell'allontanamento dalla comunità terapeutica per motivi familiari (intervento della moglie).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittimo e non manifestamente illogico l'apprezzamento del Tribunale di sorveglianza, che aveva considerato rilevanti: la pluralità di reati commessi, procedimenti pendenti per ricettazione ed evasione (con condanna non definitiva per evasione), la precedente revoca di misura alternativa nel 2018 per allontanamento arbitrario dalla comunità e il lungo periodo di irreperibilità (latitanza). Pur avendo riconosciuto una condotta intramuraria regolare e attività lavorativa in carcere, la Corte ha confermato che tali elementi non compensavano gli indici di pericolosità sociale e la pendenza di fatti nuovi. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte indica che l'art. 47 è applicato nel quadro del giudizio prognostico per l'affidamento in prova, che richiede valutazione complessiva della personalità e della compatibilità con il reinserimento sociale
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per l'impugnazione circa vizi di motivazione e violazione di norme; la Corte ritiene che le censure fossero in gran parte valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato ai fini della limitazione della motivazione riportata nel ricorso di cassazione (limiti stretti per la motivazione)
Norma relativa alla misura alternativa richiamata in relazione alla precedente revoca subita dal detenuto per allontanamento dalla comunità terapeutica
Norma che disciplina l'onere delle spese e l'ammenda in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di 3.000 euro
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la responsabilità colposa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione dell'art. 616 in termini equitativi
Massime di principio
- L'affidamento in prova al servizio sociale richiede un giudizio prognostico complessivo: non basta una buona condotta in carcere se sussistono indizi concreti di pericolosità (pregresse revoche di misure alternative, latitanza, pluralità di reati, procedimenti pendenti).
- La precedente revoca di una misura alternativa per allontanamento ingiustificato è un elemento fortemente sfavorevole e può precludere l'accesso a nuove misure esterne, specie se il periodo di irreperibilità è prolungato.
- La Corte di cassazione in sede di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: le censure che implicano una rivalutazione del materiale probatorio o della valutazione prognostica del tribunale di sorveglianza sono inammissibili.
- La presenza di attività lavorativa e comportamenti positivi in carcere è rilevante ma deve essere valutata insieme alla totalità degli elementi (precedenti, gravità dei reati, pendenze): da sola non garantisce l'affidamento.
- I procedimenti penali pendenti e le condanne non definitive sono elementi che incidono negativamente sul giudizio di credibilità della prospettiva di reinserimento e sulla valutazione del rischio di recidiva.
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