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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09038/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dai proprietari di un fondo confinante per far accertare che il fabbricato dei vicini non rispettava le distanze legali dal confine. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti alla demolizione integrale dell'edificio oppure, in via alternativa, alla demolizione parziale fino al raggiungimento della distanza legale, rigettando la riconvenzionale relativa all'asserita occupazione di una porzione del fondo. La Corte d'appello, disposta una nuova consulenza tecnica, confermava la decisione rilevando che il retroprospetto dell'edificio distava 4,29 metri dal confine, a fronte di una distanza minima di 5 metri prevista dai regolamenti locali. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 872 e 873 c.c. e vizio motivazionale, per mancata considerazione della linea del fabbricato e della natura meramente ornamentale di alcune sporgenze; 2) violazione degli artt. 872, 873 e 2933 c.c. nonché dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza avesse erroneamente imposto la demolizione dell'intero fabbricato e la successiva ricostruzione, invece dell'arretramento; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese di lite, ritenute non dovute in mancanza di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la formale deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; inoltre, non ricorreva alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite, e mancava anche specificità perché non erano indicate le dimensioni degli aggetti contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la sentenza impugnata, che già prevedeva una condanna alla demolizione integrale o, in alternativa, parziale, e che la Corte territoriale aveva interpretato come condanna all'arretramento fino alla distanza legale, conforme alla domanda originaria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese dipendeva dall'accoglimento dei motivi precedenti, rimasti però inammissibili. Non essendosi costituiti gli intimati, la Corte non ha liquidato spese; ha invece dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 872 c.c.

    richiamato in relazione alla tutela contro le violazioni delle distanze legali e alla riduzione in pristino conseguente alla inosservanza dei regolamenti locali

  • art. 873 c.c.

    richiamato quale norma sulle distanze tra costruzioni e dal confine, invocata dai ricorrenti ma non utile a ottenere una rivalutazione del fatto in cassazione

  • art. 2933 c.c.

    richiamato per contestare la demolizione dell'opera, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la decisione di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione, ma la Corte ha escluso il vizio perché la condanna all'arretramento era coerente con la domanda introduttiva

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese; la censura è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dal mancato accoglimento dei motivi principali

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è oggi limitato ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • Cass. Sez. Un. 8053/2014

    richiamata per definire i limiti del vizio motivazionale denunciabile in cassazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o del merito accertato dal giudice di appello.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale e costituzionalmente rilevante, non per mere insufficienze o per la pretesa di una diversa lettura delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, è inammissibile.
  • In materia di distanze legali tra costruzioni o dal confine, la riduzione in pristino può essere ordinata quando l'opera non rispetti la distanza prescritta dai regolamenti locali, e la pronuncia va interpretata secondo la domanda introduttiva e il contenuto sostanziale della decisione, non in modo meramente letterale.
  • La censura sulle spese di lite non può essere accolta autonomamente quando dipende dall'accoglimento dei motivi principali, se questi ultimi sono dichiarati inammissibili.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareProveImpugnazioniProprietà
RamiImmobiliareProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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