Cassazione Civile, Ordinanza n. 03319/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore di un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro quel decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Tribunale ha valorizzato le risultanze del registro informatico (indicazione di invio a visto PM) e ha ritenuto che spettasse all’opponente provare il momento effettivo di conoscibilità dell’atto. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non fosse idonea a provare la comunicazione nelle forme di rito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il Tribunale non aveva considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che era stato erroneamente posto a carico del Pubblico Ministero l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi perché la tardività dell’opposizione sussiste comunque, indipendentemente dalla validità o effettività della comunicazione del decreto, poiché l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di un procedimento che, sebbene sommario, è idoneo a definire diritti soggettivi con stabilità e definitività. Nel caso concreto, il decreto era stato emesso il 1° giugno 2018 e l’opposizione era stata proposta il 1° ottobre 2020, quindi oltre il termine perentorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia perché il ricorso proveniva dalla Procura della Repubblica, per la quale è esclusa la condanna alle spese, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è assoggettata al termine impugnatorio lungo, applicandosi il termine di cui all’art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per le impugnazioni opera anche nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, quando manchi una valida comunicazione del provvedimento.
La censura sulla mancata rituale comunicazione del decreto è stata ritenuta non decisiva ai fini della soluzione, poiché la tardività discendeva comunque dal superamento del termine lungo.
L’asserita errata distribuzione dell’onere della prova è stata superata dalla rilevanza assorbente del decorso del termine lungo; la questione sulla prova della comunicazione non incide sull’esito quando l’opposizione è comunque tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione rituale del provvedimento, al termine lungo di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c.
- La verifica della tempestività dell’opposizione va compiuta avendo riguardo al decorso del termine lungo, che rende irrilevante, ai fini dell’esito, la discussione sulla validità o sull’effettività della comunicazione, se il rimedio è stato comunque proposto oltre tale termine.
- Il procedimento di liquidazione dei compensi, pur essendo sommario, è idoneo a produrre una decisione stabile e definitiva su diritti soggettivi, e quindi si applicano ad esso le regole generali sui termini processuali delle impugnazioni.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto dal Pubblico Ministero, non segue la condanna alle spese processuali e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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