Cassazione Penale, Sentenza n. 35296/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ramaglia ha impugnato il decreto del 08/02/2024 con cui il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la sua istanza di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare). Il decreto aveva ritenuto manifestamente infondate le richieste di affidamento e semilibertà per mancata indicazione di attività lavorativa e aveva escluso la detenzione domiciliare ritenendo sussistente il reato di "rapina aggravata" per il quale, secondo il provvedimento, le misure alternative sarebbero precluse. Il ricorrente, tramite difensore, ha contestato il presupposto di fatto, allegando l'ordine di esecuzione e la sentenza di condanna da cui emerge che il reato è qualificato come "tentata rapina aggravata", per la quale la preclusione normativa di cui all'art. 4-bis L. n. 354/1975 non opera. Ha quindi dedotto la violazione di legge per decisione fondata su errore di fatto che ha impedito la valutazione della richiesta di detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il decreto impugnato si basava su un presupposto di fatto errato: il ricorrente era stato condannato per tentata rapina aggravata e non per rapina consumata. La Corte ha ricordato che l'art. 4-bis L. n. 354/1975 esclude i benefici solo per reati consumati specificamente elencati e non per le corrispondenti fattispecie tentate. Non risultando altresì applicabili aggravanti riferibili all'art. 416-bis cod. pen., la preclusione non poteva essere dichiarata de plano. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli perché si proceda alla valutazione della richiesta di detenzione domiciliare.
Norme richiamate
La norma rimanda, per le materie indicate, al rito di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p.; disciplina il procedimento di sorveglianza e la necessità di valutazione di ammissibilità delle istanze presentate.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice, all'esito di una valutazione preliminare, di dichiarare l'inammissibilità di istanze manifestamente infondate senza fissare udienza, previa comunicazione al pubblico ministero; il decreto motivato emesso in tale sede è impugnabile in Cassazione.
art. 4-bis, legge n. 354 del 1975
La Corte interpreta la norma nel senso che la preclusione di benefici penitenziari riguarda solo i reati consumati espressamente previsti dalla norma e non si estende automaticamente alle relative ipotesi tentate, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della deroga.
Richiamato come riferimento per le aggravanti di tipo associativo: la Corte verifica che non risultino contestate o ritenute aggravanti riferibili all'art. 416-bis che possano giustificare la preclusione dei benefici.
Massime di principio
- Il giudice di sorveglianza può dichiarare inammissibile de plano un'istanza solo se manifestamente infondata sulla base di elementi chiari e corretti; un errore di valutazione o un presupposto di fatto errato rende il provvedimento annullabile.
- La preclusione di benefici penitenziari prevista dall'art. 4-bis L. n. 354/1975 si applica ai reati consumati elencati e non alle corrispondenti ipotesi tentate; occorre accertare esattamente la qualificazione del reato prima di escludere misure alternative.
- Quando si richiedono misure alternative come affidamento in prova o semilibertà è importante indicare elementi concreti (es. attività lavorativa, domicilio idoneo, composizione dello stato di famiglia) perché la mancata indicazione può portare a valutazione di manifesta infondatezza.
- Se la richiesta non è manifestamente infondata il giudice deve fissare l'udienza (camera di consiglio) per la valutazione approfondita; la decisione sommaria è consentita solo nei casi chiaramente privi di requisito di legge.
- In caso di diniego basato su fatto contestabile (es. errata qualificazione del reato) è possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge e errore di fatto; la Corte può annullare e rinviare gli atti al giudice di merito per la valutazione sul merito della misura.
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