Cassazione Penale, Sentenza n. 31967/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua richiesta di revoca dell'ordine di demolizione e aveva revocato la sospensione prodotta, lamentando la violazione e l'errata applicazione di norme regionali (in particolare l'art. 22-bis L.R. Sardegna n.45/1989 e atti regionali collegati) e un vizio di motivazione. La Carmellini sosteneva di essere in possesso di titoli abilitativi (concessione demaniale marittima, autorizzazione paesaggistica e autorizzazione edilizia) che legittimano il mantenimento di un chiosco-bar sul litorale di Muravera e richiedeva la revoca dell'ordine di demolizione emesso con decreto penale di condanna, richiamando inoltre la pronuncia favorevole del Consiglio di Stato che aveva annullato l'ordinanza comunale di demolizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato. Ha ritenuto che le decisioni e i provvedimenti amministrativi riguardassero l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune e non l'ordine di demolizione contenuto nel decreto penale di condanna, che è autonomo rispetto all'azione amministrativa. Il giudice penale, una volta formatosi il giudicato penale sull'abuso edilizio e sul reato paesaggistico, esercita un potere sanzionatorio distinto e l'ordine di demolizione disposto dal giudice penale è in linea di principio eseguibile anche se l'amministrazione ha preso decisioni diverse, salvo che esistano provvedimenti amministrativi o giudizi amministrativi inequivocabilmente incompatibili o sia prevedibile che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo. La Corte ha inoltre osservato che la disposizione regionale invocata dalla ricorrente non poteva ancora operare nel caso concreto perché il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune non era stato approvato in via definitiva e ha richiamato la rilevanza della pronuncia della Corte Costituzionale che ha inciso sulla legittimità di norme regionali di recentissima introduzione
Norme richiamate
D.P.R. 380/2001, art. 44, lett. c)
Norma penale urbanistica invocata per contestare la realizzazione/mantenimento di opere abusive; la condanna penale fondata su tale norma è alla base dell'ordine di demolizione emesso con decreto penale, che la Corte ritiene autonomo rispetto alle valutazioni amministrative
D.lgs. 42/2004, art. 181, comma 1
Norma penale in materia di vincolo paesaggistico applicata per il reato paesaggistico; l'accertamento penale di tale illecito alimenta l'ordine di demolizione e non viene automaticamente sovvertito da pronunce amministrative
L.R. Sardegna n.45/1989, art. 22-bis (introdotto da L.R. n.11/2017)
Norma regionale sulla disciplina delle strutture sulla costa che la ricorrente invocava per sostenere la non applicabilità dei limiti temporali alle strutture già assentite; la Corte ha rilevato che la disposizione può operare solo se sussistono le condizioni regionali (es. PUL approvato) e, comunque, non è idonea a sovvertire il giudicato penale
Decreto assessoriale Regione Sardegna n.1 del 23/01/2008
Atto regionale richiamato nel ricorso come richiamo normativo per la disciplina locale delle strutture balneari; la decisione di merito non ha ritenuto tale provvedimento risolutivo rispetto all'ordine di demolizione penale
L.R. Sardegna n.3/2020 (art. 43 e art. 2, comma 1, lett. a) nella questione di legittimità)
Norme regionali richiamate nel dibattito sulla durata e permanenza delle strutture balneari; la Corte ha ricordato che alcune modifiche normative regionali sono state oggetto di censura costituzionale, e la loro efficacia non può automaticamente incidere sul giudicato penale
Norma citata indirettamente con riferimento al controllo costituzionale delle norme regionali che incidono sulla materia paesaggistica; la Corte ha richiamato la tutela paesaggistica come limite alle norme regionali che tentino di autorizzare comportamenti incompatibili con gli obblighi di tutela
Massime di principio
- Una sentenza amministrativa che annulla un ordine comunale di demolizione non vincola automaticamente il giudice penale: l'ordine di demolizione contenuto in un giudicato penale è autonomo e normalmente eseguibile.
- La revoca in sede esecutiva di un ordine di demolizione penale è possibile solo se esistono provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziali che siano effettivamente incompatibili con l'esecuzione o sia ragionevolmente prevedibile che tali provvedimenti saranno adottati a breve.
- Per far valere l'ineseguibilità o la incompatibilità dell'ordine penale è necessario produrre atti amministrativi o sentenze definitive che incidano direttamente sui titoli abilitativi rilevanti per l'opera e che dimostrino la perdita di efficacia del giudicato penale o l'esistenza di un nuovo titolo certo.
- Le norme regionali che derogano o disciplinano la materia demaniale e balneare (es. art. 22-bis L.R. Sardegna) operano secondo le condizioni previste dalla legge regionale stessa (es. approvazione del PUL); la loro efficacia può essere limitata da atti amministrativi mancanti o da censure costituzionali.
- Pronunce di Corte costituzionale o modifiche normative possono incidere sulla disciplina regionale, ma non cancellano automaticamente un giudicato penale già formatosi: occorre valutare la concreta interazione fra le fonti e la tempestività/portata delle misure amministrative
- Prassi consigliata: in situazioni analoghe produrre tempestivamente nei giudizi esecutivi atti amministrativi vincolanti (revoche formali, delibere consiliari, provvedimenti amministrativi inequivocabili) o sentenze amministrative definitive che dichiarino l'efficacia di titoli alternativi, per rendere concreta la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31944/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31950/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31953/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31954/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31955/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →