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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che aveva parzialmente confermato le condanne pronunciate in abbreviato dal GUP di Pistoia. Le doglianze principali erano: per Lhebil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e questione sulla ritenuta continuazione con pregresse sentenze (art. 81 c.p.); per Peraj mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); per Ndrepepaj mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio del complessivo trattamento sanzionatorio; per Toma vizio di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena per effetto della continuazione con precedenti decisioni. Inoltre è emersa la questione processuale della rinuncia espressa ad alcune doglianze in sede di gravame (art. 599-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Lhebil Younes e Peraj Alfred (per Lhebil anche perché aveva rinunciato, con procura speciale, ai motivi non attinenti alla quantificazione della pena; per Peraj per genericità della doglianza sulle attenuanti). Ha invece accolto in parte i ricorsi di Ndrepepaj Amarildo e di Toma Leonardo: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Ndrepepaj limitatamente alla valutazione e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. e nei confronti di Toma limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena applicato per effetto della continuazione, rinviando per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Ha condannato Lhebil e Peraj al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In sintesi: due ricorsi inammissibili con condanna alle spese/ammenda; due ricorsi parzialmente accolti con annullamento e rinvio per rinnovata motivazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Norma che disciplina le ipotesi aggravate di traffico di stupefacenti; nel procedimento le fattispecie di spaccio sono state in parte qualificate alla stregua del comma 5 e ciò ha rilevanza nella commisurazione della pena.

  • codice penale, art. 81, comma ultimo

    Stabilisce gli effetti della continuazione tra reati e la possibilità di aumentare la pena in relazione ai fatti connessi; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare espressamente la quantificazione dell'aumento quando si applica la continuazione.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la mancata o carente motivazione sul loro riconoscimento può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo esame.

  • codice di procedura penale, art. 599-bis

    Consente la definizione del giudizio di gravame con patteggiamento/parziale rinuncia: nel caso Lhebil la procura speciale e la rinuncia a specifici motivi hanno reso inammissibile l'impugnazione di quegli aspetti.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili; applicata a carico di Lhebil e Peraj.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, Sezioni Unite, 24 dicembre 2021, n. 47127

    Richiamata per il principio secondo cui la quantificazione dell'aumento di pena per continuazione richiede motivazione adeguata e non meramente globale; la sua omissione può giustificare l'annullamento della statuizione sulla pena.

Massime di principio

  • Se il ricorrente, con procura speciale, rinuncia espressamente a specifici motivi d'appello (esclusi quelli sulla quantificazione della pena), tali motivi diventano inammissibili in Cassazione.
  • La mancata o vaga motivazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) può portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per nuovo esame.
  • Quando si applica la continuazione ex art. 81 c.p. e si determina un aumento di pena, la corte deve fornire una motivazione puntuale e numericamente apprezzabile della misura dell'aumento; omissioni o giustificazioni generiche sono viziate e possono essere annullate (richiamo alla giurisprudenza di legittimità).
  • La sussistenza di precedenti o di comportamenti processuali del reo deve essere chiaramente specificata e valutata dal giudice nella motivazione: riferimenti oscuri o generici ai 'precedenti' possono rendere la motivazione apparente.
  • Ricorsi generici, privi di indicazione delle ragioni concrete trascurate dal giudice del merito, sono dichiarati inammissibili: è necessario esporre in maniera puntuale le censure e i profili di diritto o fatto dedotti.
  • In caso di accoglimento parziale del ricorso la Cassazione può annullare solo i punti viziati e rinviare ad altra sezione per la rinnovata valutazione, senza incidere sugli altri passaggi non impugnati o ritenuti corretti.
  • I ricorrenti inammissibili possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende; vale quindi la cautela prima di proporre ricorso non adeguatamente motivato.

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