Cassazione Penale, Sentenza n. 31944/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/02/2023. Pregressa condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Cassazione aveva già annullato con rinvio la parte relativa alla bancarotta patrimoniale. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha assolto il ricorrente dalla bancarotta patrimoniale e ha confermato la responsabilità per la bancarotta documentale rideterminando la pena. Il ricorrente ha impugnato per tre motivi: (1) violazione dell'art. 132 c.p. per aver determinato la pena base sotto la media edittale senza motivazione; (2) vizio della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, posto che quel diniego era stato motivato dal GUP in ragione della "gravità" riferita a movimenti di distrazione del patrimonio fattore poi rimosso dall'assoluzione per bancarotta patrimoniale; (3) vizio della motivazione nella determinazione della durata delle pene accessorie (art. 216, ultimo comma, L. Fall.), non riequilibrate dopo l'assoluzione dalla bancarotta patrimoniale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo (la Corte territoriale poteva determinare la pena in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale senza motivazione particolarmente analitica; richiamato il principio di calcolo della pena base e gli indici di gravita' tratti dalla documentazione). Ha invece accolto i secondi e terzi motivi: ha ritenuto illogico che il diniego delle attenuanti generiche fosse ancorato a fatti (distrazioni patrimoniali) dai quali il ricorrente era stato poi assolto e ha rilevato la mancata motivazione concreta circa la durata delle pene accessorie, che avrebbero dovuto essere determinate secondo i criteri dell'art. 133 c.p. (e non semplicemente parametrate alla pena principale). Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla durata delle pene accessorie; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 132 cod. pen.
Regola la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto legittima la determinazione della pena base in una fascia medio-bassa rispetto all'edittale senza analitica motivazione aggiuntiva quando il giudice dimostra il percorso valutativo nel complesso della decisione.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione delle circostanze che incidono sulla pena. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la scelta della durata delle pene accessorie in base a questi criteri, richiedendo una valutazione concreta e non automatica.
art. 37 cod. pen.
Citato in ordine al principio che la durata delle pene accessorie non deve essere rapportata automaticamente alla pena principale; la determinazione va fatta secondo i criteri ex art. 133 c.p.
art. 216 ultimo comma L. Fall.
Norma che disciplina le pene accessorie per i reati fallimentari. La Corte ha ritenuto che la durata prevista debba essere motivata concretamente alla luce delle circostanze e non semplicemente confermata in modo formale dopo un'assoluzione parziale.
art. 623 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che consente l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; la Corte l'ha applicata per disporre il rinvio ad altra sezione limitatamente agli aspetti annullati.
art. 624 cod. proc. pen.
Richiamata per osservare il consolidamento del punto di responsabilità divenuto definitivo (passaggio in giudicato) relativamente alla bancarotta documentale.
Massime di principio
- Se il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato con fatti o gravita' collegati a condotte dalle quali poi interviene un'assoluzione definitiva, il giudice di rinvio deve riesaminare il diniego alla luce dell'esito definitivo; altrimenti sussiste vizio di motivazione.
- La durata delle pene accessorie non può essere semplicemente confermata o fissata in relazione automatica alla pena principale: deve essere determinata concretamente con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e adeguatamente motivata.
- L'irrogazione di una pena nella fascia medio-bassa rispetto all'edittale non richiede sempre una motivazione analitica addizionale: è sufficiente che il percorso valutativo sia desumibile dalla motivazione complessiva e dagli indici di gravita' del fatto accertati in sede di merito.
- In caso di annullamento parziale per vizi di motivazione, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio limitato alle questioni viziate; il nuovo giudizio dovrà affrontare e motivare specificamente solo i profili indicati dalla Cassazione.
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