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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31954/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'appello cautelare contro il diniego, da parte del GIP, di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa deduceva violazione degli artt. 273, 274, 276 e 310 c.p.p., sostenendo che il Tribunale d'appello avrebbe ritenuto erroneamente sussistente il giudicato cautelare formatosi per inammissibilità del precedente ricorso in Cassazione e non avrebbe valutato due novità rilevanti prospettate: 1) il proscioglimento del ricorrente in primo grado rispetto a uno dei capi di imputazione; 2) la sostituzione della misura carceraria con quella domiciliare nei confronti di alcuni coindagati. Inoltre la difesa eccepiva che il decorso del tempo di detenzione e lo spostamento della custodia in un luogo (Cesate, Milano) meno connesso al circuito criminale locale avrebbero inciso sul pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Il Collegio ha ritenuto che né il proscioglimento relativo a un solo capo né la sostituzione della misura a favore di altri correi costituiscano, per sé, novità idonee a superare il giudicato cautelare o a modificare sostanzialmente il quadro cautelare complessivo, soprattutto perché per gli altri reati il ricorrente è stato riconosciuto colpevole in primo grado aumentando la gravità degli indizi. Ha inoltre affermato che il decorso del tempo, senza allegazione di ulteriori elementi concreti che indichino un mutamento della situazione cautelare, non è sufficiente a giustificare l'attenuazione delle esigenze cautelari. Non è disposta la rimessione in libertà; vengono disposti gli adempimenti di comunicazione previsti.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare al Tribunale in composizione collegiale: qui richiamata quale rito seguito per l'impugnazione dell'ordinanza cautelare

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme la cui violazione sarebbe stata dedotta dal ricorrente; in generale norma sulle misure cautelari e relativi motivi di impugnazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definisce i motivi per i provvedimenti cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione della condotta (lett. c); la Corte ha valutato che il periculum non risultava attenuato dalle novità prospettate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla misura della custodia cautelare in carcere; richiamata nei motivi di impugnazione ma la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sostituzione

  • art. 587, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il principio per cui gli effetti di una decisione favorevole possono estendersi ad altri soggetti solo se non fondati su motivi esclusivamente personali; la Corte l'ha usata per escludere che la sostituzione di misura per i coindagati valga automaticamente per il ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni alle autorità competenti in caso di provvedimenti che non determinano la liberazione: la Corte ha disposto gli adempimenti di notifica previsti

Massime di principio

  • Il proscioglimento o l'assoluzione rispetto a uno solo dei molteplici capi di imputazione non è di per sé idoneo ad attenuare il quadro cautelare se permangono responsabilità e condanne per altri reati che aumentano la gravità degli indizi
  • La decisione favorevole adottata in favore di coindagati (sostituzione della misura) non si estende automaticamente: occorre dimostrare che la motivazione favorevole non sia basata su circostanze personali esclusive dell'altro soggetto
  • Il mero decorso del tempo di esecuzione della misura o la semplice osservanza delle prescrizioni non costituiscono, da soli, elementi sufficienti per ritenere venute meno le esigenze cautelari; è necessario allegare e provare specifici e concreti fatti nuovi che dimostrino un mutamento della situazione
  • Il difensore ha l'onere di indicare chiaramente e documentare le novità che si ritengono idonee a superare il giudicato cautelare; argomentazioni generiche o non supportate risultano inefficaci
  • Quando si chiede la sostituzione della custodia carceraria con misure meno afflittive, la valutazione deve essere complessiva e comparativa: si prende in considerazione l'intero quadro indiziario e le circostanze di gravità delle condotte residue

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