L.R. Sardegna 3/2020
Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Sardegna n. 3/2020 modifica le regole sul Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e sul posizionamento delle strutture turisticoricreative e balneari. Introduce il PUL come variante al PUC, tutela fino a scadenza le concessioni demaniali e consente, in assenza di PUL, l’affidamento stagionale di aree sportive e per cani in spiaggia. Un comma dell’art. 43 l.r. 8/2015 è stato poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.
Modifiche alla disciplina sarda del Piano di utilizzo dei litorali e delle strutture balneari
Modifiche alla disciplina del Piano di utilizzo dei litorali e delle strutture balneari in Sardegna
La legge regionale interviene su due testi normativi della Regione autonoma della Sardegna: la disciplina del Piano di utilizzo dei litorali (PUL) e quella sul posizionamento delle strutture al servizio della balneazione. L’obiettivo è aggiornare le regole urbanistiche e concessorie per le aree costiere, con effetti limitati al territorio regionale sardo.
Ambito di applicazione e inquadramento del PUL
La pianificazione dell’utilizzo del litorale viene espressamente ricondotta tra gli strumenti oggetto della normativa regionale in materia urbanistica. Il PUL può essere adottato anche in variante al Piano urbanistico comunale, rafforzandone la funzione di disciplina specifica delle aree costiere.
Regime delle concessioni demaniali e delle strutture assentite
La legge introduce un principio di stabilità per le aree e le strutture già assentite con titolo concessorio demaniale. Tali beni e impianti restano invariati, fino alla scadenza del titolo, per:
- posizionamento;
- superficie;
- oggetto;
- utilità turistico-ricreative esercitate.
Viene inoltre esclusa la precedente formulazione che lasciava al PUL un potere generale di soppressione o revisione del posizionamento delle strutture già legittimate. Le eventuali variazioni possono essere assentite solo su richiesta del concessionario e nei limiti consentiti dal Codice della navigazione.
Aree sportive e aree per l’accesso dei cani in spiaggia
In assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, quando il comune abbia già provveduto a istituire tali aree, è possibile affidare in gestione, con autorizzazione stagionale comunale, le aree destinate:
- alla pratica sportiva;
- all’accesso dei cani in spiaggia.
L’affidamento può essere disposto a favore di associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. In ogni caso, le aree devono rimanere accessibili a tutti.
Strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo
Per le strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso il posizionamento per l’intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica. L’operatore deve però, entro il 31 ottobre di ogni anno, programmare e comunicare, secondo l’ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività nei dodici mesi successivi. L’operatività programmata può comunque essere ridotta in funzione delle previsioni meteoclimatiche.
Durata dei titoli edilizi e paesaggistici
Per le strutture precarie a scopo turistico-ricreativo ubicate nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, l’efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche ha durata pari a quella della concessione demaniale. Al di fuori del demanio, l’efficacia permane fino al perdurare della relativa esigenza.
Regime successivo e rilievo della giurisprudenza costituzionale
La legge contiene una clausola di immediata efficacia: entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, quindi il 27 febbraio 2020. Va tuttavia considerato che una delle modifiche all’art. 43 della l.r. 8/2015 è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale; il testo consolidato segnala infatti la declaratoria di illegittimità della lettera che introduceva il comma 1-bis.
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