Cassazione Civile, Ordinanza n. 29638/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società di telecomunicazioni per danni asseritamente cagionati a propri impianti e apparati durante lavori di installazione di paletti di guardrail eseguiti in un cantiere stradale. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo non provata la responsabilità dell'appaltatore. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della parte attrice e condannato l'appaltatrice al risarcimento, ritenendo non contestati i danni e il nesso causale e valorizzando l'applicazione dell'art. 2050 c.c. per attività edilizia pericolosa. In cassazione l'appaltatrice ha proposto cinque motivi, ma dall'ordinanza emerge che il ricorso è stato ritenuto inammissibile anzitutto per nullità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., perché la firma in calce era illeggibile e non consentiva di identificare con certezza il legale rappresentante che aveva conferito il mandato; inoltre il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da rendere incomprensibili le censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto valida la costituzione della società cessionaria del ramo d'azienda, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, perché la controparte originaria era rimasta inerte e la produzione dell'atto di cessione era avvenuta nei termini di cui all'art. 372 c.p.c. Ha poi accolto l'eccezione di nullità della procura speciale al ricorso, in quanto la sottoscrizione non permetteva di identificare il soggetto che l'aveva rilasciata, e ha rilevato un ulteriore autonomo vizio di inammissibilità per mancata esposizione sommaria dei fatti. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alla somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può spiegare controricorso in cassazione per resistere al ricorso proposto contro il dante causa rimasto inerte, per evitare una lesione del diritto di difesa.
È ammissibile la produzione in cassazione dei documenti relativi alla legittimazione del controricorrente, se avvenuta nei termini previsti e se attinente all'ammissibilità del controricorso.
La procura speciale al ricorso per cassazione è nulla se la sottoscrizione illeggibile non consente di identificare con certezza il soggetto che, quale legale rappresentante della società, ha conferito il mandato.
La nullità relativa della procura deve essere tempestivamente eccepita dalla controparte, altrimenti resta sanata; qui l'eccezione è stata sollevata tempestivamente.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, necessaria a consentire alla Corte di comprendere l'origine, l'oggetto della controversia e lo svolgimento del processo senza ricorrere ad atti esterni.
La proposta di definizione accelerata può essere condivisa dal Collegio e valorizzata quale base della decisione di inammissibilità.
La Corte ha condannato la ricorrente per la definizione del ricorso in linea con la proposta ex art. 380-bis c.p.c., applicando sia la condanna aggravata in favore della controparte sia la somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato nella sentenza di merito per qualificare, in concreto, l'attività edilizia/scavo come potenzialmente pericolosa, con conseguente inversione dell'onere probatorio a carico dell'esecutore dell'attività.
Massime di principio
- La procura speciale al ricorso per cassazione rilasciata da una società è nulla quando la firma in calce, pur riferita a un legale rappresentante, non consenta di identificarne con certezza l'autore; la nullità, se tempestivamente eccepita, rende inammissibile l'atto cui la procura accede.
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso può resistere con controricorso se il dante causa è rimasto inerte, purché documenti la propria legittimazione e produca i documenti rilevanti nei termini consentiti.
- L'inosservanza dell'obbligo di esporre sommariamente i fatti di causa rende il ricorso per cassazione inammissibile quando impedisce alla Corte di comprendere, dal solo ricorso, il contenuto della controversia, lo svolgimento del processo e la portata delle censure.
- La qualificazione di un'attività come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. comporta che chi la esercita debba provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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