Cassazione Civile, Ordinanza n. 26641/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riunito i due ricorsi per connessione, ha accolto il ricorso del contribuente contro il diniego di definizione agevolata, dichiarando estinto il giudizio relativo all'avviso di accertamento. Di conseguenza, ha dichiarato estinto anche il giudizio sulla successiva cartella esattoriale per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate integralmente, in ragione della modalità di estinzione di entrambi i giudizi.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IVA relativo al 2005, poi seguito da cartella esattoriale per omesso pagamento. Il contribuente aveva ottenuto, in primo grado, un esito favorevole solo parziale; l'Ufficio aveva appellato e la CTR aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRPEF. Nelle more del giudizio di legittimità sul primo giudizio, il contribuente presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. L'Agenzia rigettava l'istanza, ritenendo errato il valore della controversia indicato dal contribuente e calcolando un importo dovuto più elevato sulla base dell'esito parzialmente favorevole all'Ufficio in appello. Il contribuente impugnava tale diniego in cassazione, sostenendo la corretta applicazione dell'art. 6 citato. Separatamente, l'Agenzia proponeva ricorso avverso la sentenza che aveva deciso sulla cartella esattoriale collegata all'atto presupposto. La Corte ha ritenuto pregiudiziale il ricorso contro il diniego di definizione agevolata e ha verificato che, in caso di soccombenza ripartita, il tributo va calcolato secondo il valore della parte di atto confermata e con riduzione per la parte annullata; applicando tale criterio, ha ritenuto corretto il conteggio del contribuente e illegittimo il diniego dell'Ufficio.
Norme richiamate
definizione agevolata delle controversie tributarie
La definizione agevolata è ammessa per le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado, compreso il giudizio di cassazione; in caso di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia, l'importo del tributo si calcola per intero sulla parte di atto confermata e in misura ridotta sulla parte annullata.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È il criterio richiamato per stabilire il valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
È richiamato per l'istanza di sospensione del processo pendente in relazione alla domanda di definizione agevolata.
È richiamato per la memoria difensiva depositata in prossimità della decisione.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, il diniego della domanda è immediatamente impugnabile in cassazione quando la controversia pende già in sede di legittimità, poiché il giudice della lite conserva piena cognizione sulla verifica dei presupposti della definizione.
- Quando la pronuncia giurisdizionale precedente ha determinato una soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia delle entrate, il corrispettivo dovuto per la definizione va calcolato distinguendo la parte di atto confermata da quella annullata, applicando il pagamento integrale alla prima e la misura ridotta prevista dalla legge alla seconda.
- L'erronea quantificazione del valore della controversia o dell'importo dovuto non legittima il diniego della definizione agevolata se il contribuente ha applicato correttamente il criterio normativo di calcolo.
- La definizione agevolata della lite presupposto determina l'estinzione del giudizio sul medesimo atto e, se esiste una cartella esattoriale dipendente dallo stesso avviso di accertamento, può determinare anche la cessazione della materia del contendere nel giudizio sulla cartella.
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