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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33635/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo a una complessa operazione societaria attuativa di un progetto di acquisizione di un ramo aziendale: cessione di un "portafoglio immobiliare" composto da 13 gallerie commerciali e 2 retail park e successiva cessione della partecipazione totalitaria nella società conferitaria dei diritti di sfruttamento economico-commerciale di tale portafoglio. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'imposta di registro dovesse applicarsi con riferimento ai singoli atti e ai loro effetti giuridici separatamente considerati, non al risultato economico complessivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che l'imposta dovesse essere determinata in base al collegamento funzionale tra i negozi e al risultato unitario dell'operazione; (2) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, dell'art. 1, comma 87, l. 205/2017 e dell'art. 1, comma 1084, l. 145/2018, contestando che la norma di interpretazione autentica impedisse di valorizzare elementi extratestuali e atti collegati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che, nel testo dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 come novellato e interpretato autenticamente, l'imposta di registro va applicata in base al contenuto dell'atto presentato, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo specifiche previsioni di legge. Conseguentemente, l'amministrazione non poteva riqualificare l'intera sequenza negoziale come cessione indiretta di ramo d'azienda, dovendo invece verificare la corretta tassazione di ciascun atto singolarmente considerato. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate in ragione dell'evoluzione normativa e dell'incertezza giurisprudenziale. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione ... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati"

    L'imposta di registro colpisce l'atto come risulta dal suo contenuto, senza ricorrere ad elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo quanto previsto espressamente dal testo unico.

  • art. 1, comma 87, l. 27 dicembre 2017, n. 205

    "Al testo unico ... sono apportate le seguenti modificazioni ..."

    La norma ha modificato l'art. 20 precisando che l'interpretazione deve avvenire sul solo contenuto dell'atto presentato, prescindendo dagli atti collegati e dagli elementi extratestuali.

  • art. 1, comma 1084, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica"

    La disposizione conferisce efficacia interpretativa autentica e retroattiva alla modifica dell'art. 20.

  • art. 53 Cost.

    La censura relativa al principio di capacità contributiva non è stata accolta, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale richiamate.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale collegata all'art. 20 è stata ritenuta non fondata/manifestamente infondata nelle pronunce costituzionali richiamate.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito di memorie nella fase camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002

    La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, dopo la modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e la sua interpretazione autentica, la qualificazione fiscale deve essere compiuta avendo riguardo al solo atto presentato alla registrazione, sulla base dei suoi elementi testuali, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 20 ha efficacia retroattiva e si applica anche agli atti anteriori alla sua entrata in vigore, se il relativo contenzioso è ancora pendente.
  • L'amministrazione finanziaria non può riqualificare, ai fini dell'imposta di registro, una pluralità di atti distinti come unica cessione indiretta di azienda quando tale ricostruzione richieda il ricorso a collegamenti esterni al testo degli atti.
  • La tassazione deve essere effettuata separatamente per ciascun negozio giuridico, valutandone autonomamente effetti e natura in base al contenuto dello specifico atto sottoposto a registrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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