Cassazione Civile, Ordinanza n. 19050/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A un contribuente fu notificata una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2004, emessa all'esito del controllo ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2005. Il contribuente sosteneva di aver inserito in dichiarazione, per errore materiale, compensi e ritenute riferibili in realtà all'anno successivo: le fatture erano state emesse nel 2004, ma i pagamenti erano avvenuti nel 2005, le ritenute erano state versate nel 2006 e nello stesso anno erano state rilasciate le certificazioni. Deduceva quindi che quei redditi e quelle ritenute avrebbero dovuto essere dichiarati per l'anno d'imposta 2005 e che la cartella fosse conseguenza di un proprio errore dichiarativo. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in riforma, aveva invece ritenuto legittima la ripresa fiscale e tardive le dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, escludendo la possibilità di riconoscere un credito. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione di legge, invocando i principi costituzionali di capacità contributiva e buon andamento, l'art. 10 L. n. 212/2000 e l'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato la giurisprudenza che consente al contribuente di dimostrare in giudizio l'errore commesso in dichiarazione e di rimediare anche in sede contenziosa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, se la maggiore pretesa tributaria deriva da un errore o omissione commesso dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, il contribuente può opporsi alla cartella notificata ai sensi dell'art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e provare in giudizio l'errore dichiarativo, anche quando siano decorsi i termini per la dichiarazione integrativa. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
è la base del controllo formale che aveva condotto all'emissione della cartella; la cartella può essere contestata anche deducendo che la ripresa discende da un errore dichiarativo del contribuente.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni a danno del contribuente va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; tuttavia il decorso di tale termine non impedisce di contestare in giudizio la maggiore pretesa fiscale se deriva da errore del contribuente.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
è richiamato per il diverso rimedio del rimborso delle somme indebitamente versate, da chiedersi entro quarantotto mesi dal versamento.
art. 53, primo comma, Cost.
è evocato nel motivo di ricorso a sostegno del principio di capacità contributiva.
art. 97, primo comma, Cost.
è evocato nel motivo di ricorso a sostegno del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
art. 10, primo comma, L. n. 212 del 2000
è richiamato dal ricorrente a sostegno di un dovere di correttezza e collaborazione nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Quando la maggiore imposta richiesta deriva da un errore o da un'omissione contenuti nella dichiarazione del contribuente, questi può sempre far valere in giudizio l'errore per opporsi alla pretesa tributaria, anche se non abbia rispettato il termine per presentare la dichiarazione integrativa.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa ex art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 rileva per la possibilità di correggere la dichiarazione e di utilizzare l'eventuale credito in compensazione, ma non preclude la contestazione contenziosa della cartella emessa su dati dichiarativi erronei.
- In materia di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, il giudice deve verificare se la ripresa fiscale sia effettivamente il risultato di un errore dichiarativo del contribuente, poiché la mera tardività della dichiarazione integrativa non basta a legittimare definitivamente la pretesa dell'Ufficio.
- Il contribuente che abbia versato somme maggiori del dovuto può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria in sede contenziosa; la preclusione riguarda la compensazione del credito, non la prova giudiziale dell'errore e, nei limiti di legge, la domanda di rimborso.
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