Cassazione Civile, Ordinanza n. 05044/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società aveva impugnato un estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, ritenendo tardiva e quindi inammissibile l'impugnazione perché l'agente della riscossione aveva provato la regolare notifica della cartella. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notifica via PEC fosse invalida per mancata consegna nella casella della destinataria e per mancato deposito telematico presso la Camera di commercio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad agire. Ha rilevato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire è condizione dell'azione a contenuto dinamico e, alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 come interpretato dalle Sezioni Unite, deve essere specificamente dimostrato nei casi tipizzati dalla norma. La società non ha provato, né nel ricorso né entro l'adunanza camerale, che l'iscrizione a ruolo le arrecasse uno dei pregiudizi indicati dalla disposizione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la novità della decisione nomofilattica intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente per contestare la validità della notifica della cartella di pagamento via PEC.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
È la disposizione che tipizza i casi in cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è assistita da interesse ad agire; tale interesse deve essere dimostrato dal contribuente.
Cita il potere delle Sezioni Unite di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge su questione di massima di particolare importanza.
Indicato come strumento per il deposito di documentazione nel giudizio di legittimità ai fini della prova dell'interesse ad agire.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016
Richiamato quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973
Richiamato quale ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione.
art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato in relazione alle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione che possono fondare l'interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire non si presume, ma deve essere specificamente allegato e provato dal contribuente quando ricorrano le ipotesi tipizzate dal d.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 4-bis.
- L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica: può essere integrato o modificato anche da una norma sopravvenuta fino al momento della decisione, e nei giudizi pendenti deve essere dimostrato secondo le modalità processualmente consentite nel grado di merito o di legittimità.
- In cassazione, la prova dell'interesse ad agire può essere fornita mediante deposito documentale nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c. o fino al momento processuale utile indicato dalla Corte; se tale prova manca, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni influenzate da un recente intervento nomofilattico successivo alla sua proposizione, può disporsi la compensazione delle spese di lite.
- L'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 comporta, in caso di inammissibilità del ricorso, il riconoscimento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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