Cassazione Civile, Ordinanza n. 25525/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'annullamento del recupero fiscale relativo a un avviso di intimazione in materia di IRPEF per l'anno d'imposta 2007. Con l'unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 221 ss. c.p.c., sostenendo che la notifica dell'atto impositivo era stata eseguita correttamente con la procedura per irreperibilità assoluta. Secondo la ricorrente, l'attestazione del messo notificatore dava conto delle ricerche svolte e rispettava i presupposti richiesti dalla norma; la CTR avrebbe invece errato nel ritenere la notifica invalida per asserita mancanza di indicazione delle "debite ricerche" nel Comune del domicilio fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però precisato che la motivazione della CTR andava integrata: la notifica dell'atto impositivo era nulla non perché mancasse la specificazione delle ricerche compiute dal messo in modo generico, ma perché nell'avviso di deposito non risultava la prova del presupposto stesso per utilizzare la procedura dell'irreperibilità assoluta, cioè l'accertamento in loco dell'irreperibilità del contribuente presso la residenza anagrafica nel Comune del domicilio fiscale. La Corte ha rilevato che l'avviso riprodotto dall'Ufficio menzionava la residenza anagrafica conosciuta ma non attestava l'effettivo accesso del notificatore presso tale indirizzo. Nessuna statuizione sulle spese, perché il contribuente era rimasto intimato. Non si applica il raddoppio del contributo unificato per la soccombenza di una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha esaminato il motivo nei limiti della dedotta violazione normativa.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
la notificazione degli atti impositivi con la procedura semplificata per irreperibilità assoluta è legittima solo se il destinatario, nel Comune del domicilio fiscale, non abbia più abitazione, ufficio o azienda e il notificatore abbia svolto le ricerche prescritte; occorre che dalla relata emerga l'effettivo compimento di tali ricerche e il presupposto dell'irreperibilità assoluta.
il rinvio dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 alle norme del codice di procedura civile implica l'applicazione dei principi sulle notificazioni, inclusi gli artt. 139 e 143 c.p.c. secondo quanto richiamato dalla Corte.
richiamato come norma del sistema notificatorio cui occorre guardare quando si verifica la reperibilità del destinatario presso il domicilio/residenza.
richiamato a supporto dell'idea che, ove il destinatario risulti trasferito in luogo sconosciuto dopo le ricerche necessarie, la notifica può perfezionarsi con deposito e raccomandata informativa; la Corte precisa però che il presupposto va effettivamente verificato.
richiamato come parametro del sistema notificatorio in caso di irreperibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la comunicazione della proposta del relatore.
Massime di principio
- La notificazione degli atti impositivi ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede il previo accertamento, nel Comune del domicilio fiscale, dell'irreperibilità assoluta del contribuente; non basta una formula generica di mancato reperimento se non emerge l'effettiva ricerca presso la residenza anagrafica o altri luoghi utili.
- Il giudice di legittimità, quando si controverte della validità della notifica di un atto impositivo, non può procedere a un autonomo esame diretto degli atti come se si trattasse di una nullità processuale, poiché la verifica degli elementi fattuali relativi alla notifica è rimessa al giudice di merito.
- Per ritenere valida la procedura notificatoria speciale prevista per l'irreperibilità del destinatario è necessario che la relata o l'avviso di deposito attestino con chiarezza l'effettivo compimento delle ricerche richieste, non essendo imposta una formula sacramentale ma dovendo risultare il presupposto fattuale della notifica.
- Quando nel Comune del domicilio fiscale il contribuente conservi una residenza anagrafica conosciuta, la notifica speciale per irreperibilità assoluta è illegittima se il messo notificatore non documenta di essersi recato in loco presso tale indirizzo per verificare l'effettiva irreperibilità.
- In caso di rigetto del ricorso proposto da una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 quando la parte soccombente è ammessa alla prenotazione a debito.
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