Cassazione Penale, Sentenza n. 4627/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che aveva disposto la misura di sorveglianza speciale per anni due e la cauzione di euro 1.000, ritenendo il proposto portatore di pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011. Il ricorrente deduce violazione di legge per motivazione apparente: la Corte di appello aveva fondato la pericolosità esclusivamente sulla sentenza di condanna per detenzione e porto illegale di armi aggravato dal metodo mafioso, aggravante successivamente esclusa con sentenza della Corte di Cassazione; mancata specifica analisi degli indicatori dell'attualità della pericolosità qualificata; non considerazione della scarsa gravità e non attinenza ai contesti malavitosi dei precedenti penali e della risalente amicizia con Marco Amoruso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. La motivazione del provvedimento impugnato è stata giudicata meramente apparente perché si è basata unicamente sul giudizio di colpevolezza e su un aggravante poi esclusa, senza valutare specificamente l'attualità e gli indicatori della pericolosità qualificata. È stato stabilito che il nuovo giudizio debba essere affidato a un collegio diverso data l'incompatibilità dei componenti precedenti.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 4, comma 1, lettera b)
Norma richiamata per qualificare la pericolosità come requisito per la misura di sorveglianza speciale; la Corte aveva ritenuto sussistente la pericolosità qualificata in base alla condanna per reato con aggravante mafiosa
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione alla motivazione: la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integra una violazione di legge, equivalendo all'assenza di un elemento essenziale dell'atto
codice penale, art. 416-bis, comma 1
La circostanza aggravante relativa all'associazione di tipo mafioso era stata richiamata dalla Corte di appello; la Cassazione ha tuttavia escluso tale circostanza nella sentenza prodotta dalla difesa, incidendo sulla fondatezza del provvedimento di prevenzione
codice di procedura penale, art. 623, comma 1, lettera a)
Norma richiamata per motivare che, data la natura di decreto, il rinvio non poteva essere a diversa sezione ma il nuovo giudizio deve essere affidato a un collegio composto diversamente per incompatibilità dei precedenti componenti
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; in particolare la motivazione nulla o meramente apparente costituisce motivo valido di annullamento.
- Se la misura preventiva si fonda principalmente su una condanna o su aggravanti che vengono successivamente escluse o annullate, è necessario riesaminare la sussistenza della pericolosità qualificata e dell'attualità del pericolo.
- La decisione di sorveglianza speciale richiede una motivazione specifica e concreta sugli indicatori dell'attualità della pericolosità qualificata; non è sufficiente un richiamo meramente formale alla condanna penale.
- Precedenti penali di scarsa gravità e non collegati ad ambienti malavitosi, nonché rapporti personali risalenti, devono essere considerati nella valutazione complessiva e possono contrastare l'assunto della pericolosità qualificata.
- Quando si contesta l'appartenenza a un sodalizio o la conoscenza del contenuto illecito, l'organo che dispone la misura deve esplicitare in modo motivato gli elementi che giustificano tali conclusioni e non basarsi su assunzioni apodittiche.
- In caso di annullamento di un decreto di prevenzione, il rinvio per nuovo giudizio deve avvenire a diverso collegio quando sussistono incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata.
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