Cassazione Penale, Sentenza n. 4309/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore dell'imputato, articolava due censure principali: (1) errata applicazione degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p. e mancanza di motivazione circa gli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento al dolo specifico (si eccepisce che il profitto non poteva intendersi quale utilità non patrimoniale); (2) manifesta illogicità della motivazione e erronea qualificazione del fatto, che a parere del ricorrente avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 635 c.p., norma depenalizzata.
La decisione
Il Procuratore generale ha chiesto, in via principale, il rinvio ad udienza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione sul dolo specifico e, in subordine, il rigetto del ricorso. Tuttavia, in data 17/10/2023 sono stati depositati il verbale di remissione della querela sottoscritto dalla persona offesa (Palmeri Vincenzo) e il verbale di accettazione della remissione sottoscritto dall'imputato (Longo Francesco). Per tale ragione la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese siano a carico del querelato Longo Francesco.
Norme richiamate
Artt. 624 e 625 c.p., comma 1, nn. 2 e 7
artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7
Le norme sono state richiamate dalla Corte territoriale per qualificare il fatto come furto pluriaggravato (asportazione di una pistola di soffiaggio da impianto di autolavaggio). La questione del dolo specifico (se il "profitto" possa essere anche non patrimoniale) è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale richiamato dal giudice di merito.
Art. 635 c.p.
Il ricorrente sosteneva che il fatto dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 635 c.p. (norma depenalizzata), ma la Corte d'appello non aveva accolto tale ricostruzione. L'annullamento poi disposto dalla Cassazione è comunque intervenuto per estinzione del reato a seguito della remissione della querela, rendendo la questione di qualificazione sostanziale irrilevante nel merito.
Remissione di querela (estinzione del reato)
La remissione della querela, validamente documentata e accettata dall'imputato, ha determinato l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La Corte ha quindi chiuso il procedimento penale per sopravvenuta causa estintiva.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente formulata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela di parte e può determinare l'annullamento della sentenza anche in sede di Cassazione.
- Prima di investire la Corte di Cassazione su questioni di diritto (es. natura del dolo specifico nel furto), verificare se non sopravvengano cause estintive (remissione, transazione, etc.) che rendono la questione priva di oggetto.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. furto aggravato vs. altra fattispecie depenalizzata) resta rilevante finché il procedimento non sia estinto per causa sopravvenuta; tuttavia l'estinzione per remissione rende ininfluenti i rilievi di merito sulla responsabilità penale.
- Non sempre l'esito favorevole (annullamento) comporta esonero dal pagamento delle spese: il giudice può comunque disporre la liquidazione delle spese a carico del querelato.
- Controllare sempre i presupposti formali della remissione (atto scritto, sottoscrizione della persona offesa, accettazione dell'imputato) e il carattere perseguibile a querela del reato, perché solo in tali ipotesi la remissione produce estinzione del reato.
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