Cassazione Penale, Sentenza n. 4311/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore, censura la sentenza per manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 42 e 43 c.p., deducendo l'insussistenza dei reati contestati (richiamando l'art. 189 d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e l'art. 589-ter c.p.). La difesa sostiene che l'imputato non si sarebbe reso conto, nell'immediatezza, di aver investito un pedone: Graziosi avrebbe riferito di avere percepito un urto ma di aver pensato "di aver urtato un carrello di un supermercato spinto da una persona" o di avere "colpito solamente con lo specchietto retrovisore qualcuno lateralmente"; tale versione sarebbe avvalorata dalla passeggera Bogdan Irina. Si deduce quindi che la Corte territoriale avrebbe dato eccessivo rilievo alle dichiarazioni dei testi (Olivari, Carrino, Mureddu) senza considerare la possibile diversa percezione soggettiva dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo prospettato riguardasse esclusivamente valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito, e che la Corte territoriale avesse compiuto un percorso logico-giuridico congruo e non censurabile: richiamando il giudice di primo grado la Corte d'appello ha ritenuto provato che il conducente, identificato come Graziosi, con manovra azzardata ha investito il pedone sulle strisce pedonali e ha proseguito la corsa senza prestare soccorso; le dichiarazioni della passeggera non avrebbero aggiunto elementi utili alla dinamica, mentre lo shock dichiarato confermerebbe la violenza dell'impatto e la consapevolezza del conducente. La Corte ha inoltre ricordato che la mancata prestazione di assistenza può integrare il dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio di non prestare soccorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa ha richiamato tali norme in relazione alla qualificazione del profilo soggettivo (dolo/colpa). Dalla sentenza emerge che il giudice di merito ha valutato congruamente gli elementi relativi alla responsabilità soggettiva, motivando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la consapevolezza dell'imputato.
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comma 7
Riferita alla mancata prestazione di assistenza in caso di incidente: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il reato di mancata prestazione di assistenza puo' sussistere anche in presenza di dolo eventuale quando l'agente, pur consapevole della possibilità che dall'incidente derivi danno a persone, accetti il rischio e non presti soccorso.
Norma applicata alla vicenda come riferimento alla responsabilità per il decesso causato con il veicolo (omicidio stradale); la Corte ha ritenuto provata la condotta causale e la responsabilità dell'imputato in relazione all'investimento.
Norma richiamata tra i reati contestati connessi alla condotta stradale e all'evento; la sentenza mostra che il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato o delle fattispecie connesse e la rilevanza dell'omissione di soccorso.
Massime di principio
- La Cassazione sindaca principalmente la correttezza logico-giuridica della motivazione: le valutazioni di fatto e sulla credibilità delle fonti sono prerogativa del giudice di merito e difficilmente riformabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.
- In casi di investimento con fuga, la contraddittorietà o la vaghezza delle dichiarazioni dell'imputato non ostano alla formazione del convincimento sulla consapevolezza quando esistono elementi oggettivi e testimonianze che descrivono l'impatto e la dinamica.
- La mancata prestazione di soccorso può configurare anche il dolo eventuale: chi, pur percependo l'impatto o accettando il rischio che vi sia una persona ferita, non verifica e non presta aiuto, può essere ritenuto responsabile anche sotto il profilo doloso.
- Per contestare con successo la motivazione in Cassazione occorre dimostrare vizi logici, omissioni argomentative o palese contraddittorietà nella valutazione probatoria, non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- In fatti di circolazione stradale, prove documentali (filmati, dati del veicolo), testimonianze immediate e coerenza delle dichiarazioni sono decisive: l'assenza di elementi probatori alternativi solidi rende difficile sostenere l'ignoranza dell'investimento.
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