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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4312/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, rinviando per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione. Ha altresì dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: il Tribunale aveva quantificato la sospensione in complessivi 7 mesi (6 mesi per una violazione, cui è stato aggiunto 1 mese per la continuazione). Il Procuratore generale ha censurato la mancata applicazione del cumulo materiale dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, ritenendo erronea l'aggiunta di un solo mese per la continuazione invece della sommatoria dei periodi.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, Codice della Strada

    Rilevato che la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; il periodo di sospensione previsto per ciascuna violazione deve concorrere alla determinazione complessiva mediante cumulo materiale

  • art. 187, comma 8, Codice della Strada

    Anche per questa fattispecie la sanzione accessoria della sospensione deve essere computata sommando i periodi previsti per ciascun illecito, quando sussistano più violazioni

  • art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689

    La Corte ha escluso l'applicabilità di questa norma (che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie) alle sanzioni amministrative accessorie applicate in una sentenza penale di condanna

  • art. 81 Codice Penale

    La disciplina penalistica volta a limitare l'irrogazione di pene eccessive non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie; pertanto le regole sul cumulo/continuazione penale non possono essere usate per ridurre la durata della sospensione

Massime di principio

  • Quando un giudice penale condanna per più violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente, la durata complessiva della sospensione si determina mediante cumulo materiale dei singoli periodi previsti per ciascuna violazione
  • L'art. 8 della legge n. 689/1981 non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie disposte con sentenza penale; si applica solo alle sanzioni amministrative proprie
  • Le regole penalistiche sul cumulo o sulla continuazione (es. art. 81 c.p. e correlate) non possono essere invocate per limitare la durata delle sanzioni amministrative accessorie; tali discipline non incidono sul calcolo della sospensione della patente
  • Se il giudice ha errato nel calcolo della durata della sospensione, la Corte d'appello può annullare la parte della sentenza relativa alla durata e rinviare per nuovo giudizio solo su quel punto, mantenendo eventualmente irrevocabile la declaratoria di responsabilità
  • In casi simili, chi difende dovrebbe contestare espressamente il metodo di calcolo applicato dal giudice (richiedendo il cumulo materiale) e, se necessario, proporre appello o ricorso in modo circostanziato sul punto della durata della sanzione accessoria

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