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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4307/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza del Giudice per l'Udienza Preliminare di Firenze del 30/05/2022 nella parte in cui quest'ultimo aveva dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto al capo 4b) dell'imputazione contestato ai fratelli Marku. Il P.M. sosteneva che il GUP avesse erroneamente escluso il carattere transnazionale e l'effetto sul territorio italiano della condotta (nonostante la rinuncia alla giurisdizione da parte dell'autorità olandese e l'esistenza di una squadra investigativa comune), violando norme sul reperimento della giurisdizione e sulla rilevanza dei reati transnazionali (citando art. 20 c.p.p., artt. 3 e 4 della legge 16/03/2006 n.146, art. 7, comma 1, n.5 c.p.). Il GUP aveva ritenuto che, pur essendo provata la detenzione di stupefacente (per Gerti), manchino elementi che comprovino la destinazione della droga in Italia e quindi il collegamento territoriale necessario per esercitare la giurisdizione italiana sul capo 4b). Il ricorso ha quindi contestato la valutazione del collegamento territoriale e l'omessa considerazione dell'art. 6 c.p. come criterio di collegamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ammesso il ricorso in via eccezionale (perché la pronuncia che dichiara difetto di giurisdizione non poteva dar luogo a conflitto di giurisdizione) e ha annullato, limitatamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione sul capo 4b) nei confronti di Marku Gerti e Marku Edmond, la sentenza impugnata. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Firenze, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per un nuovo giudizio sulla stessa questione. La Corte ha censurato il fatto che il GUP abbia escluso in modo apodittico il carattere transnazionale e non abbia valutato adeguatamente il criterio di collegamento territoriale previsto dall'art. 6 c.p. (che considera commesso in Italia il reato la cui azione/omissione o l'evento si sia verificato totalmente o in parte nel territorio dello Stato).

Norme richiamate

  • Art. 6 cod. pen.

    Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione

    La Corte richiama questo articolo come criterio di collegamento territoriale: anche una parte della condotta o l'evento verificatosi in Italia può fondare la giurisdizione italiana su reati in parte realizzati all'estero; il giudice doveva esaminare questo profilo prima di dichiarare il difetto di giurisdizione.

  • Legge 16 marzo 2006, n. 146 (ratifica Convenzione ONU Palermo)

    Richiamata per il quadro delle norme sui reati transnazionali e sulle regole di giurisdizione; la Corte segnala che la giurisdizione italiana può sussistere quando il reato transnazionale ha prodotto effetti in Italia, ma occorre preliminarmente accertare il reato commesso all'estero.

  • Art. 7, comma 1, n. 5 cod. pen.

    Norma citata dalla giurisprudenza per delineare i casi di esclusione di giurisdizione (reato commesso integralmente all'estero da straniero non correlato a condotte in Italia); la Corte ha richiamato l'orientamento ma ha sottolineato che va applicata tenendo conto del criterio di collegamento dell'art. 6 c.p.

  • Art. 20 cod. proc. pen.

    Articolo richiamato dal ricorrente come presunta violazione; la Corte valuta la legittimità della pronuncia del GUP alla luce dei criteri di giurisdizione e del principio di legalità procedurale.

  • Art. 44 legge 16/03/2006 n.146

    Riferimento all'aggravante o alle disposizioni relative alla rilevanza transnazionale delle condotte; la Corte osserva che il GUP aveva escluso l'aggravante per mancanza di elementi sulla transnazionalità.

  • Art. 568 c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p. (richiamati dalla giurisprudenza)

    Norme processuali che regolano i provvedimenti impugnabili; la Corte discute l'eccezionalità dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze che dichiarano difetto di giurisdizione quando non è possibile instaurare un conflitto di giurisdizione.

  • Art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare l'interpretazione costituzionalmente orientata secondo cui, in casi eccezionali, la sentenza processuale può essere impugnata in Cassazione se la pronuncia sulla giurisdizione non può dar luogo a conflitto e resterebbe altrimenti priva di controllo di legittimità.

  • Convenzione ONU di Palermo (art. 15, par. 4)

    Citata nella discussione sull'applicabilità della Convenzione: la Corte rileva che, pur essendo la Convenzione ratificata, la sua disposizione non sempre è direttamente applicabile senza l'accertamento del fatto estero; quindi non può sostituire l'analisi probatoria necessaria per la giurisdizione.

Massime di principio

  • La Cassazione è ammissibile in via eccezionale contro una sentenza che dichiara difetto di giurisdizione quando tale pronuncia non può dar luogo a conflitto di giurisdizione (ad es. rifiuto di giurisdizione in favore di autorità straniera), per garantire il controllo di legittimità ex art. 111 Cost.
  • Per ritenere la giurisdizione italiana su reati transnazionali è necessario l'accertamento preliminare del fatto commesso all'estero; la semplice rinuncia della competente autorità straniera non sostituisce il necessario esame probatorio sul luogo/elementi della condotta.
  • L'art. 6 cod. pen. è criterio fondamentale di collegamento territoriale: anche una parte minima della condotta o l'evento verificatosi in Italia è sufficiente per fondare la giurisdizione, e il giudice deve valutare espressamente questo profilo prima di declinare la giurisdizione.
  • Nel giudizio su presunti reati transnazionali il GUP deve motivare con specificità l'esclusione di carattere transnazionale o l'assenza di effetti in Italia; valutazioni apodittiche o generiche possono essere censurate e portare ad annullamento e rinvio.
  • La ratifica di convenzioni internazionali (es. Convenzione di Palermo) richiede un'interpretazione compatibile con le norme interne: non sempre le disposizioni internazionali sono di immediata applicazione senza la verifica dei presupposti materiali nel processo.

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