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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4314/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva riqualificato il fatto in furto (art. 624 c.p.) e confermato le pene, nonché aveva revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. Todde deduce specificamente che il fatto costituisce appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.) e non furto, per la mancanza di elementi che consentissero di risalire al proprietario; entrambi i ricorrenti contestano altresì vizi procedurali e di applicazione delle norme relativi all'omesso avviso sulle condizioni per la sostituzione della pena detentiva (art. 545-bis c.p.p., art. 53 L. 689/81 e connessi), e l'erronea revoca della sospensione condizionale in presenza di possibilità di sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine maturato il 20/05/2023, con conteggio dei termini e sospensioni) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che, avendo ormai operato la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di appello, non fosse necessario esaminare nel merito le questioni dedotte, né rilevare eventuali nullità, e non risultassero le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva qualificato il fatto come furto ai sensi di tale norma; i ricorrenti ne contestano l'applicazione sostenendo che mancavano gli elementi tipici del furto (asportazione dolosa a danno dell'altrui disponibilità). La Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito per effetto della prescrizione.

  • art. 647 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come norma applicabile per configurare appropriazione di cose smarrite (telefono ritrovato e non riconducibile immediatamente al proprietario). La questione è stata sollevata ma non decisa definitivamente per la sopravvenuta estinzione del reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Citato in relazione alla qualificazione originaria del fatto; la sentenza di appello aveva riformulato la qualificazione penale rispetto al primo grado (da art. 648 a 624). Non essendo decisiva la questione per la Cassazione dopo la dichiarazione di prescrizione, la norma è stata richiamata come riferimento fattuale.

  • art. 545-bis c.p.p.

    I ricorrenti deducono inosservanza di tale norma (che disciplina alcuni obblighi informativi del giudice) in relazione all'omesso avviso sulle condizioni per la sostituzione della pena; la Cassazione ha ritenuto la questione superflua in presenza della prescrizione.

  • art. 95, comma 1, d.lgs. 150/22

    Richiamato insieme ad altre disposizioni procedurali in tema di esecuzione e comunicazioni al momento della decisione sulla pena; la possibile violazione è stata considerata irrilevante alla luce dell'estinzione per prescrizione.

  • art. 178, lett. b) e c) c.p.p.

    Norme processuali citate in tema di nullità e forme dell'atto; i ricorrenti lamentano omissioni procedurali con riferimento a tali disposizioni, ma la Cassazione non ha approfondito per effetto della prescrizione intervenuta.

  • art. 53 legge 689/81

    Riguarda la sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative; i ricorrenti sostengono che il giudice d'appello non abbia valutato o dato avviso sulla possibilità di sostituzione, con conseguente illegittima revoca della sospensione condizionale. Anche questa questione è rimasta indagata ma non decisa in concreto a causa della prescrizione.

  • art. 168 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti sulla sospensione condizionale; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito per via dell'estinzione del reato.

  • art. 129 c.p.p.

    Fondamentale nella decisione: la Corte ha applicato l'art. 129, comma 1, per rilevare d'ufficio e dichiarare l'intervenuta causa estintiva (prescrizione) sopravvenuta dopo la sentenza impugnata; sulla base di consolidato orientamento di legittimità, ha annullato senza rinvio e ha ritenuto superfluo l'esame delle nullità o dei vizi sostanziali.

Massime di principio

  • Se, dopo la sentenza impugnata, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio, senza esaminare nel merito le questioni dedotte dai ricorrenti.
  • La sopravvenuta prescrizione rende ininfluente l'accertamento di nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata: la pronuncia sull'estinzione prevale e può portare all'annullamento senza rinvio.
  • Nelle contestazioni tra furto (art. 624 c.p.) e appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.), è determinante provare gli elementi oggettivi e soggettivi del furto (asportazione, dolo, volontà di privare permanentemente il proprietario), mentre la semplice detenzione di un oggetto smarrito può orientare verso l'appropriazione, purché risulti la mancanza di elementi che permettessero il reintegro del proprietario.
  • Quando si impugna per presunte omissioni procedurali riguardanti avvisi sul possibile uso di sanzioni sostitutive o sulla revoca della sospensione condizionale, è importante documentare l'effettiva pregiudizialità di tali omissioni rispetto all'esito della decisione; tuttavia, tali vizi possono diventare irrilevanti se nel frattempo è intervenuta la prescrizione.
  • Calcolo della prescrizione: in caso di processo con sospensioni o interruzioni, occorre verificare attentamente i termini e le sospensioni intervenute in primo grado e in appello, perché la maturazione del termine estintivo può sopravvenire e incidere sull'azione di impugnazione.

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