Cassazione Penale, Sentenza n. 21704/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e vizi di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto da rapina a furto con strappo ex art. 624‑bis c.p., sostenendo che la violenza fosse rivolta alla cosa e non direttamente alla persona, quindi applicabile il reato meno grave
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: la Corte d'appello aveva motivatamente qualificato il fatto come rapina sulla base di concreti elementi fattuali (lo strattonamento della persona offesa, la caduta a terra e le minacce), dai quali risultava che la violenza era stata diretta alla persona per superarne la resistenza. Per effetto dell'inammissibilità non è stato possibile rilevare né dichiarare l'eventuale improcedibilità del giudizio per superamento dei termini ex art. 344‑bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624‑bis c.p.
Distinzione tra rapina e furto con strappo: rapina quando la violenza è diretta a vincere la resistenza della persona; furto con strappo quando la violenza è immediatamente rivolta alla cosa, anche se con ricadute sulla persona
art. 344‑bis cod. proc. pen.
Regola sui termini massimi di durata del processo d'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'inammissibilità del ricorso impedisca la declaratoria di improcedibilità fondata sul decorso dei termini, perché non si costituisce un valido rapporto di impugnazione
art. 578, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norma richiamata per sostenere la generalità del principio secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione incide sui rapporti tra improcedibilità e impugnazioni, confermando che la disciplina vale anche oltre gli interessi civili
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la sanzione alla Cassa delle ammende per il ricorrente ritenuto colpevole nella determinazione delle cause di inammissibilità; applicata per imporre euro 3.000
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'estinzione della punibilità (es. prescrizione); la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute
Massime di principio
- Per ottenere la riqualificazione del fatto in sede di cassazione occorre un motivo specifico e adeguatamente articolato: la mera enunciazione generica della diversa qualificazione è inammissibile
- La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende dall'oggetto primario della violenza: se la violenza è diretta alla persona per superarne la resistenza si configura rapina; se è diretta immediatamente alla cosa (anche con ricadute sulla persona) si configura furto con strappo
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude la possibilità di ottenere la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini (art. 344‑bis c.p.p.) o di far valere estinzioni sopravvenute della punibilità
- Le doglianze già esaminate e motivatamente rigettate in sede d'appello devono essere specificamente affrontate nel ricorso: la Corte di cassazione non riesamina questioni di fatto se il motivo non è specifico
- La proposizione di ricorsi privi di necessaria diligenza o specificità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile valutare con cura la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso
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