Cassazione Civile, Ordinanza n. 23560/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da domande di alcuni lavoratori rivolte contro più società del settore della distribuzione, per ottenere il riconoscimento della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di diverse società succedutesi nella gestione di un punto vendita e, correlativamente, la condanna solidale delle imprese al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3 settembre 2020 fino alla effettiva costituzione del rapporto, da quantificarsi separatamente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. Avverso tale sentenza una società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, anche nell'interesse di altra società del gruppo. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, accettata dai controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che non vi fosse pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la definizione della causa in camera di consiglio con motivazione riservata
la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, determina l'estinzione del processo
in caso di estinzione la Corte può non provvedere sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi di rigetto o inammissibilità, non in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle parti costituite, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non segue il raddoppio del contributo unificato, poiché la relativa disciplina si applica soltanto ai casi di rigetto o inammissibilità.
- Quando la causa si estingue per rinuncia, la Corte può disporre che non vi sia pronuncia sulle spese processuali.
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