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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23560/2025 del 19/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da domande di alcuni lavoratori rivolte contro più società del settore della distribuzione, per ottenere il riconoscimento della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di diverse società succedutesi nella gestione di un punto vendita e, correlativamente, la condanna solidale delle imprese al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3 settembre 2020 fino alla effettiva costituzione del rapporto, da quantificarsi separatamente. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole ai lavoratori. Avverso tale sentenza una società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, anche nell'interesse di altra società del gruppo. Nel corso del giudizio di legittimità è però intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, accettata dai controricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta nelle more del giudizio e della relativa accettazione da parte dei controricorrenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che non vi fosse pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle parti costituite, comporta l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non segue il raddoppio del contributo unificato, poiché la relativa disciplina si applica soltanto ai casi di rigetto o inammissibilità.
  • Quando la causa si estingue per rinuncia, la Corte può disporre che non vi sia pronuncia sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieTrasferimento d'azienda ex art. 2112Ricorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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