Cassazione Civile, Ordinanza n. 25020/2024 del 17/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta avverso un'esecuzione fondata su sentenza. In primo grado il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione perché il giudizio di merito non era stato instaurato nel termine fissato ai sensi dell'art. 616 c.p.c. dopo la fase cautelare. In appello, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c., ritenendo non colpita la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha formulato plurime censure; tuttavia la Corte rileva che quasi tutti i motivi sono estranei alla decisione d'appello e che il primo motivo, relativo alla specificità dell'appello, non riporta con analiticità il contenuto del gravame, impedendo il controllo di decisività. La memoria depositata non colma le carenze originarie del ricorso, che si risolve in un elenco di norme asseritamente violate privo di adeguata esposizione dei fatti e di critica argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per radicale difetto di specificità e per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., ritenendo applicabile tale disposizione anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data indicata dalla riforma, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto. Non è stata disposta la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. perché le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
termine previsto dall’art. 616 cod. proc. civ.
il mancato rispetto del termine fissato dal tribunale per introdurre il giudizio di merito dopo la fase cautelare ha comportato l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione in primo grado
l'atto di appello deve contenere motivi specifici idonei a censurare la ratio decidendi; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti non specifici
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti, l'indicazione specifica dei motivi e gli elementi necessari al controllo di decisività; la loro mancanza determina inammissibilità
non è applicabile la condanna per responsabilità processuale aggravata in favore della controparte quando le controparti siano rimaste intimate e non costituite
la Corte ritiene applicabile la condanna alla Cassa delle Ammende anche nei giudizi di cassazione pendenti alla data rilevante, come strumento dissuasivo rispetto alla richiesta di decisione ordinaria dopo proposta di definizione accelerata
il richiamo a questa disposizione ha autonoma valenza precettiva e giustifica la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. in funzione dissuasiva
richiamato per il deposito della motivazione dell'ordinanza nel termine previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell'impugnazione va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
indicato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
interpretato nel senso che l'art. 96, comma 4, c.p.c. si applica anche ai giudizi di cassazione pendenti alla data del 28/02/2023
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a elencare norme asseritamente violate senza una critica argomentata, senza una compiuta esposizione dei fatti rilevanti e senza indicare in modo specifico gli elementi necessari al controllo di decisività.
- La memoria successiva non può sanare le lacune strutturali del ricorso originario, né supplire alla mancanza di specificità dei motivi di impugnazione.
- In sede di legittimità, le censure devono essere pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi estranei alle ragioni poste a fondamento della decisione.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, i motivi devono essere specifici e idonei a scalfire la decisione di primo grado, secondo l'interpretazione ampia dell'art. 342 c.p.c. ma pur sempre con un effettivo confronto con la ratio decidendi.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere applicata anche in cassazione, quale misura dissuasiva rispetto a impugnazioni/iniziative processuali prive di giustificazione, anche in assenza di controparti costituite.
- Quando il ricorso è inammissibile, deve essere dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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